(massima n. 1)
La disposizione del secondo comma dell'art. 174 c.p.c. — concernente la possibilità di sostituzione del giudice istruttore nel rito ordinario, sia nei giudizi davanti al tribunale che, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., in quelli davanti al pretore — è applicabile anche nel rito del lavoro, nel quale pertanto non sussiste nullità della sentenza per il fatto che il pretore dinanzi al quale si è svolta la discussione, e che ha deciso la causa, sia diverso dal giudice che ha compiuto l'istruzione, atteso altresì che il giudice della discussione ha conoscenza degli atti già acquisiti al processo e conserva in ordine alle prove i poteri istruttori derivantigli dall'art. 421 c.p.c.