(massima n. 1)
Anche nel rito del lavoro, la sostituzione del giudice nel corso della fase istruttoria, disposta senza il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 174, comma secondo, c.p.c. e 79 disp. att., costituisce, in difetto di un'espressa sanzione di nullitą, una mera irregolaritą di carattere interno che non incide sulla validitą dell'atto e non č causa di nullitą del giudizio o della sentenza.