(massima n. 1)
In base al disposto dell'art. 276, primo comma, c.p.c., l'identitą della persona fisica del magistrato č prescritta, a pena di nullitą, solo fra chi assiste alla discussione e chi decide, mentre la mancanza di analoga norma rispetto alla istruzione della causa e la possibilitą di sostituzione dell'istruttore (art. 174 c.p.c.) escludono che abbia rilievo la differenza tra la persona fisica che istruisce la causa e quella che la decide.