(massima n. 1)
L'inosservanza del principio della immutabilitą del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c., in difetto di una espressa sanzione di nullitą, costituisce una mera irregolaritą di carattere interno che non incide sulla validitą degli atti e non č causa di nullitą del giudizio o della sentenza. (Fattispecie relativa all'intervenuta sostituzione, nel corso dell'istruzione, prima di un giudice istruttore autorizzato ad astenersi e, poi, del successivo giudice istruttore per sopravvenuta variazione tabellare).