(massima n. 1)
Qualora contro il decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione, la mancata tempestiva costituzione di entrambe le parti non realizza l'ipotesi prevista in via generale dall'art. 171 c.p.c. (secondo il quale il processo non si estingue e ne č consentita la riassunzione), perché il giudizio di opposizione, pur costituendo un ordinario processo di cognizione, č tuttavia sottoposto alla duplice condizione di procedibilitā derivante dalla tempestiva proposizione dell'opposizione e dalla costituzione in giudizio dell'opponente, con la conseguenza che incombe all'opponente l'onere di coltivare senza remore il giudizio di opposizione per evitare la declaratoria di esecutorietā del decreto ingiuntivo.