(massima n. 1)
Negli uffici di conciliazione ai quali sono addetti più magistrati, la costituzione in giudizio delle parti nella udienza alla quale la causa sia stata rinviata d'ufficio, perché nel giorno indicato in citazione per la comparizione delle parti nessun giudice tiene udienza o l'udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, è tardiva, disponendo l'art. 56 delle disp. att. c.p.c. che la causa è rinviata d'ufficio alla prima udienza del magistrato designato «dopo la costituzione delle parti». In tal caso, qualora il convenuto si costituisca in giudizio esclusivamente per eccepire la tardiva iscrizione al ruolo senza accettare il contraddittorio nel merito, il giudice non può dichiarare la nullità del procedimento, ma deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo, come sancito dal comma 1 dell'art. 171 e dal comma 1 dell'art. 307 c.p.c.