(massima n. 1)
I due termini di costituzione fissati dalla legge all'attore e al convenuto sono distintamente considerati, nel senso che ciascuna parte č tenuta ad osservare il proprio termine sotto pena di inefficacia della ritardata costituzione a meno che l'altra parte non si sia, alla sua volta, tempestivamente costituita nel termine assegnatole. In conseguenza, ove l'attore si costituisca tardivamente, e il convenuto non si costituisca, il giudice non deve dichiarare la contumacia di questo ultimo, ma ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, e sorgerā in tal modo per le parti l'onere della riassunzione nel termine perentorio di un anno dalla data del provvedimento di cancellazione. Uguale sanzione dovrā essere applicata, qualora non costituitosi l'attore, il convenuto si sia costituito (quando la costituzione di costui sia de facto avvenuta) dopo la scadenza del proprio termine. In ipotesi di tardiva costituzione di ambo le parti deve applicarsi anche la stessa sanzione, a meno che il convenuto costituendosi si sia difeso nel merito o abbia comunque accettato il contraddittorio, dovendo in tal caso aver luogo la prosecuzione del processo.