(massima n. 1)
Nelle nuove norme di procedura civile il legislatore ha tenuto distinti tra loro il termine di costituzione dell'attore e quello assegnato al convenuto, ma ha voluto altresì, aggiungendo l'avverbio «rispettivamente», che ciascuno di essi avesse per la costituzione di ciascuna parte carattere di perentorietà, nel senso che ciascuna è obbligata ad osservare il proprio termine, sotto pena di inefficacia della costituzione tardiva, salvo che questa non avvenga dopo che la controparte siasi tempestivamente costituita; l'apparente contrasto tra l'art. 171 e l'art. 307 c.p.c. si elimina interpretando quest'ultimo articolo nel senso che si è voluto far richiamo al termine di cui all'art. 166 come all'ultimo termine utile in cui una parte almeno, e cioè il convenuto, può costituirsi, giacché l'attore si sarebbe dovuto costituire in precedenza, e cioè entro 10 giorni dalla notificazione della citazione.