(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui l'attore si sia costituito in giudizio tardivamente e il giudice istruttore, nella contumacia del convenuto, abbia disposto la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, seguita da nuova iscrizione a ruolo, l'irregolaritą della costituzione in giudizio dell'attore non spiega alcun effetto sugli atti successivi alla rinnovazione della notificazione della citazione; ne consegue che l'eventuale ritenuta nullitą degli atti anteriormente compiuti risulta priva di conseguenze in ordine alla validitą della decisione che sia fondata su elementi istruttori raccolti validamente dopo la rinnovazione della notificazione e idonei, ex se, a sorreggere la relativa motivazione.