(massima n. 1)
In tema di termini assegnati alle parti per la loro costituzione in giudizio, qualora il giudizio di primo grado sia proseguito fino alla sentenza, su istanza dell'attore che, in contumacia del convenuto, siasi tardivamente costituito, il giudice di appello cui sia denunciato il vizio derivato da tale tardività, non può limitarsi a dichiarare la nullità degli atti processuali e della sentenza medesima, ma deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo, a causa di detto vizio, incombendo, poi, a chi ha interesse riassumere il giudizio davanti al giudice di primo grado entro il termine stabilito dalla legge e decorrente dal provvedimento di cancellazione emesso dal giudice di appello.