(massima n. 1)
Le disposizioni degli artt. 171 e 307, commi 1 e 2, c.p.c., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontą di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo la costituzione del rapporto processuale.