Cass. civ. n. 19508/2020
Il patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c., è configurabile solo quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene, a tacitazione dell'obbligazione, e non anche ove tale trasferimento sia frutto di una scelta, come nel caso in cui venga liberamente concordato quale "datio in solutum" (art. 1197 c.c.), ovvero esprima esercizio di una facoltà che si sia riservata all'atto della costituzione dell'obbligazione medesima (art. 1286 c.c.).
Cass. civ. n. 31122/2018
In tema di rimborsi per i crediti IVA, con decorrenza dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore dell'art. 37, comma 50, del d.l. 4 n. 223 del 2006 (conv. in l.n.248 del 2006), non si calcolano gli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso d'imposta al contribuente, mentre il principio dettato dall'art. 1283 c.c. continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore. Ne deriva che il discrimine temporale per detto periodo va identificato nella domanda di rimborso dell'imposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva accordato gli interessi anatocistici fino al 4 luglio 2006, in quanto la domanda di rimborso, pur riguardante l'annualità di imposta 1992, era stata proposta nel 2010).
Cass. civ. n. 21061/2009
In materia di obbligazioni, ove l'adempimento sia possibile nel concorso di due o più prestazioni poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta tra una di esse, se la scelta è rimessa alla volontà di un terzo, l'obbligazione diviene eseguibile soltanto con la relativa dichiarazione comunicata alle parti; ne consegue che prima di tale momento, non potendo il debitore adempiere in alcun modo, l'inadempimento non sussiste, non essendo propriamente configurabile in difetto della verificazione del suddetto presupposto.
Cass. civ. n. 3/1997
Nelle obbligazioni con prestazioni alternative o con facoltà alternativa (caratterizzate, le prime, dalla deduzione nel vincolo obbligatorio di più prestazioni poste sul piano di parità, e le seconde da più prestazioni poste in subordinazione tra loro, in modo che il debitore può liberarsi eseguendo la prestazione secondaria solo se rispetto ad essa sia stata esercitata, dal soggetto a cui è rimessa, la facoltà di scelta), aventi ad oggetto prestazioni continuate o periodiche, la volontà negoziale può legittimamente riconoscere, al soggetto cui sia rimessa la facoltà di scelta, il potere di operare in futuro l'opzione inizialmente operata.
Cass. civ. n. 2616/1988
Con riguardo alle obbligazioni alternative, nelle quali due o più prestazioni vengono poste su una posizione di reciproca parità, restando rimessa alla volontà del debitore o del creditore la scelta di una di esse, questa diventa irrevocabile a norma dell'art. 1286 c.c. con l'esecuzione di una delle prestazioni ovvero con la dichiarazione di scelta comunicata all'altra parte, salvo che, ove la scelta spetti al debitore, la possibilità della prestazione scelta sia legata o condizionata ad un'attività o collaborazione del creditore e, per essere venuta meno questa, la prestazione non possa essere eseguita, essendo in tal caso il debitore liberato dall'obbligazione qualora non preferisca eseguire (od offrire di eseguire) l'altra prestazione. (Nella specie, il giudice d'appello aveva ritenuto che al promissario acquirente, obbligato a saldare il prezzo previa accensione di nuovo mutuo a suo nome ovvero ad accollarsi il mutuo intestato al venditore, non fosse precluso, pur avendo scelto la prima alternativa, di optare successivamente per l'altra dopo aver constatato la mancanza dell'indispensabile collaborazione del venditore ad estinguere il suo mutuo ed a cancellare l'ipoteca; la S.C. ha confermato la pronuncia, enunciando i principi di cui alla massima).