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Articolo 621 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Pubblicazione del testamento segreto

Dispositivo dell'art. 621 Codice Civile

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore(1). Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario(2) in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione(3)(4) [749 c.p.c.].

Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 620 .

Note

(1) Non è necessaria un'istanza di parte.
(2) La parola "tribunale" è stata sostituita da "giudice di pace" dall'art. 27, comma 2, D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 con decorrenza dal 31/10/2021.
(3) Le parole “pretore del mandamento” sono state sostituite dalle parole “tribunale del circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(4) Al fine di sollecitare il notaio alla pubblicazione, benchè esso sia obbligato a procedervi, o i familiari del de cuius a presentare i documenti richiesti (estratto di morte o documenti ad esso equiparati).

Ratio Legis

La pubblicazione del testamento, necessaria solo per quello olografo e segreto, consente di rendere pubbliche le volontà del testatore, rimaste fino a quel momento segrete, per dare ad esse esecuzione.

Spiegazione dell'art. 621 Codice Civile

Come per il testamento olografo, così per il segreto, per renderlo eseguibile ne occorre la pubblicazione: per il testamento olografo essa consiste nel deposito di esso presso il notaio, al quale può essere presentato, indifferentemente, chiuso o aperto; per il testamento segreto, invece, consiste proprio nella materiale apertura di esso ad opera del notaio al quale era stato consegnato chiuso e sigillato, a pena di nullità, dallo stesso testatore durante la sua vita, con l’osservanza, in ogni caso, delle altre formalità stabilite dalla legge.

Anche per il testamento segreto la pubblicazione è obbligatoria. Se il notaio non adempie a tale obbligo o per noncuranza o perché non abbia avuto notizia della morte del testatore, chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione.
Il testamento olografo, come abbiamo visto, può essere pubblicato presso un notaio qualsiasi: non occorre che sia il notaio esercente nel luogo dell’aperta successione, a meno che la pubblicazione non sia eseguita da chi è detentore del testamento e sia chiesta, invece, da chiunque creda di avervi interesse con ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, il quale, perciò, non potrà nominare che un notaio dello stesso luogo.

All’apertura del testamento deve procedere lo stesso notaio che ne stese l’atto di ricevimento e presso cui il testamento si trova in quel momento, benché in luogo diverso da quello dell’apertura della successione. Naturalmente, se, all’apertura della successione, è morto o sospeso o cessato dal suo ufficio il notaio che aveva steso l’atto di ricevimento del testamento segreto, questo sarà aperto e pubblicato dall’altro notaio o archivista presso cui lo stesso testamento si trova in quel momento depositato, a norma delle leggi e dei regolamenti sulla materia.

La richiesta della fissazione di un termine per l’apertura e pubblicazione del testamento segreto può farsi, come per l’olografo, da chiunque crede di avervi interesse, con questa differenza: che, essendo il testamento segreto chiuso e sigillato, chiunque può chiederne l’apertura perché chiunque può credere di avervi interesse, senza che nulla anticipatamente gli si possa opporre in contrario; diversamente, potendo il testamento olografo trovarsi privatamente aperto, o perché così lasciato dal testatore o perché aperto dal detentore, non avrà diritto di chiedere il deposito colui che, credendo inizialmente di avervi interesse, ne sia stato, successivamente, disingannato con la lettura che gli sia stata data del testamento da chi ne sia in possesso.

Non è richiesto, come lo era invece per il vecchio codice del 1865, che i testimoni fossero, normalmente, gli stessi di quelli intervenuti all’atto della consegna.

Per le forme con le quali deve avvenire la pubblicazione, l’articolo in esame rinvia al terzo comma dell’art. 620. Deve, però, notarsi che, per il testamento segreto, assume maggiore importanza la denuncia dello stato in cui si trova, perché da quella constatazione possono dipendere questioni di nullità o meno dello stesso testamento, che vanno decise dalle competenti autorità, e che altrimenti potrebbero trovarsi pregiudicate. Così, potrebbe avvenire che la scheda testamentaria si trovasse chiusa o sigillata in modo da potersi aprire od estrarre anche senza rotture od alterazioni, contro il disposto dell’art. 605; o che si trovasse sigillata con un numero di sigilli o con impronte diverse da quelle dell’atto di ricevimento.
Fatta la constatazione dello stato del plico testamentario, quale che esso sia, il notaio procederà ugualmente all’apertura di esso, essendo questo il suo compito, lasciando agli interessati la facoltà di portare innanzi alla competente autorità giudiziaria le questioni che, in ordine alla validità o nullità del testamento, possono sorgere, appunto, in merito allo stato del plico testamentario, così come da lui fu constatato prima dell’apertura e successivamente descritto nel processo verbale.

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