(massima n. 1)
L'art. 749 c.p.c., nel prevedere che a conoscere dell'istanza per la fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto — nel caso in cui esso non sia proposto nel corso del giudizio — sia competente il pretore, presuppone, ai fini della deroga a tale ultima competenza in favore di quella del giudice presso il quale pende il detto giudizio, che l'adempimento di cui trattasi rilevi nel giudizio stesso in guisa tale da istituirne una connessione necessaria col procedimento diretto alla fissazione del termine. (Nella specie, la S.C., sancendo il principio di cui in massima, ha negato che sussiste una connessione di siffatto tipo fra giudizio di pagamento del legato e procedimenti di fissazione di un termine agli eredi per rendere conto dell'amministrazione dell'eredità).