Il riferimento ai soggetti incapaci contenuto nella norma in esame deve oggi intendersi esteso anche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno.
Il procedimento si svolge secondo le forme del rito camerale di cui agli artt.
737 e ss. c.p.c.
In particolare, per quanto concerne i provvedimenti relativi ai minori, occorre anche fare riferimento al terzo comma dell’
art. 38 delle disp. att. c.c., il quale ribadisce la
prescrizione delle forme camerali e prevede anche il
parere obbligatorio del P.M.
Ai sensi dell'
art. 737 del c.p.c. il
provvedimento ha forma di decreto ed è soggetto a
reclamo, da proporsi con ricorso alla corte d'appello, ai sensi del quarto comma dell’
art. 38 delle disp. att. c.c.; se il provvedimento è stato emesso dal
tribunale per i minorenni, il ricorso per reclamo va proposto dinanzi alla sezione di corte d'
appello per i minorenni.
Il 2° e 3° co. si occupano di disciplinare le modalità di acquisizione del parere del
giudice tutelare quando richiesto da altre disposizioni.
Ci si riferisce alle fattispecie in cui il giudice tutelare esercita una funzione consultiva, assistendo il potere del tribunale di autorizzare atti o l'esercizio di attività nell'interesse di minori, interdetti ed inabilitati.
Il parere dovrà essere reso dal Giudice tutelare del luogo in cui si trova la sede principale degli interessi dell'incapace, per applicazione analogica del criterio posto dall'
art. 343 del c.c. con riferimento alla tutela dei minori.
Nel caso in cui la parte, per inattività, non abbia prodotto il parere unitamente al ricorso, sarà il
presidente del tribunale a richiederlo d'ufficio, trattandosi di parere non solo preventivo, ma anche obbligatorio, seppur non vincolante.
Poiché, dunque, il parere costituisce un elemento essenziale del procedimento autorizzativo, la sua mancata acquisizione determina la nullità del procedimento stesso e conseguentemente la nullità del provvedimento reso dal tribunale secondo quanto disposto dal primo comma dell’
art. 159 del c.p.c..
Si tratta di un’ipotesi di nullità relativa, potendo essere fatta valere solo a favore dei soggetti tutelati e non anche degli altri contraenti.