Cass. civ. n. 33944/2024
Con riguardo al minore straniero non accompagnato, presente temporaneamente sul territorio nazionale, al quale il Console abbia nominato un tutore internazionale ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 (ratificata in Italia con l. n. 101 del 2015), in caso di conflitto di interessi tra minore e tutore la competenza alla nomina del curatore speciale spetta in primo luogo al Console; ove il Console non provveda, oppure la nomina non possa essere riconosciuta nell'ordinamento italiano ex art. 23 della Convenzione cit., la competenza spetta in via sussidiaria al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suoi affari e interessi; se, ancora, il giudice tutelare è investito di simile richiesta e sussiste una nomina consolare di cui nessuna delle parti ha chiesto il riconoscimento, lo stesso giudice è legittimato a valutare incidenter tantum la riconoscibilità nell'ordinamento italiano del provvedimento consolare; la competenza spetta invece al giudice del procedimento in corso o al capo dell'ufficio giudiziario, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, qualora il conflitto si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare.
Cass. civ. n. 9199/2019
Ai sensi dell'art. 2 L. 07/04/2017, n. 47, Art. 2. - Definizione della l. n. 47 del 2017 si qualifica come "minore straniero non accompagnato", ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento, il minore che, non solo sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Ne consegue che è competente il tribunale per i minorenni e non il tribunale ordinario in funzione di giudice tutelare all'apertura di una tutela per un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma da questi affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, non potendosi considerare tale forma di delega della responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento. (Regola competenza).
Cass. civ. n. 12453/2017
La competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d'interdizione legale - da individuare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e destinato a non subire mutamenti in coincidenza di trasferimenti restrittivi del reo ex art. 5 c.p.c. - si determina sulla base dell'ultima residenza anagrafica anteriore all'instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sé nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta.
Cass. civ. n. 26442/2016
Il minore straniero non accompagnato che sbarchi illegalmente nel territorio dello Stato riceve le misure di prima accoglienza secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 142 del 2005 e, per esercitare il diritto a chiedere lo "status" di protezione internazionale o il rilascio di un permesso di soggiorno, ha bisogno, nel più breve tempo possibile, di una rappresentanza legale, da realizzarsi tramite la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare del luogo ove si colloca la struttura territoriale di accoglienza. La competenza del tribunale per i minorenni in ordine alla nomina del tutore si radica, invece, allorquando si verifichi la diversa condizione della situazione di abbandono di cui agli artt. 9 e 10 della l. n. 184 del 1983 in pendenza di procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità. (Regola competenza).
Cass. civ. n. 18272/2016
La competenza per territorio in ordine alla procedura di tutela dell'incapace di cui all'art. 343 c.c. si radica nel luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degli interessi dell'interdetto alla data della sua apertura, restando irrilevanti gli eventuali successivi spostamenti di dimora in ragione dell'applicazione del principio generale della "perpetuatio iurisdictionis", eccezionalmente derogabile, ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.c., solo per giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il tutore e l'ufficio giudiziario cui è demandato il controllo sulla sua attività.