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Articolo 343 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Apertura della tutela

Dispositivo dell'art. 343 Codice Civile

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause [48 ss. c.c., 330] non possono esercitare la responsabilità genitoriale(1), si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore [354](2)(3).

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita [45] con decreto del tribunale [38](4).

Note

(1) Nel co. I si stabilisce che la competenza del tribunale scaturisce dalla mancanza dei genitori; mancanza che implica mancato esercizio della potestà, e che - in base alla disposizione dell'art. 146 della L. 24 novembre 1981 n. 689 - va a sostituire il termine originario di "patria potestà". Oggi sostituito da "responsabilità genitoriale" dall'art. 56, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
(2) La norma fa esplicito riferimento al luogo della sede principale degli affari ed interessi, quindi ove il minore ha il domicilio, indipendentemente dal luogo in cui abbia stabilito la sua residenza.
(3) Si veda inoltre l'art. 6 della L. 1 dicembre 1970 n. 898.
(4) Il co. II è stato così modificato ai sensi dell'art. 139, d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51. Il domicilio del minore diviene quello del tutore poichè - anche sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 43 del c.c. - si identifica con il luogo ove il minore ha la dimora abituale, quindi la residenza: essa giocoforza coincide con il luogo ove risiede la persona alla quale il minore è affidato (Cass. 2894/1968).

Ratio Legis

La tutela mira a proteggere i soggetti che non sono in grado di provvedere alla realizzazione dei propri interessi. Può essere volontaria, legittima o dativa, pur promanando sempre dal giudice allorchè ricorrano i presupposti legali.

Brocardi

Praetor parvulis subvenit
Tutela est vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum qui propter aetatem suam sponte se defendere nequit

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

177 Nell'art. 343 del c.c., che disciplina l'apertura della tutela non è sembrato preciso far riferimento alla residenza dell'incapace, come era stato proposto, dovendosi invece prendere in considerazione, come fa anche il codice del 1865, il luogo del domicilio, in cui si accentrano gli interessi del minore, salva la possibilità di trasferire, in seguito a decreto del tribunale, la sede della tutela nel luogo del domicilio del tutore, se questi è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro luogo. Riguardo al giudice tutelare, era stato suggerito di istituire un giudice per gruppi di preture, ma non è sembrato opportuno estendere l'ambito territoriale del giudice tutelare, poiché, nell'interesse del buon funzionamento dell'organo, è necessario che esso segua da vicino la vita dei minori, espletando con ogni sollecitudine i complessi e delicati còmpiti che gli sono affidati.

Massime relative all'art. 343 Codice Civile

Cass. civ. n. 9199/2019

Ai sensi dell'art. 2 L. 07/04/2017, n. 47, Art. 2. - Definizione della l. n. 47 del 2017 si qualifica come "minore straniero non accompagnato", ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento, il minore che, non solo sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Ne consegue che è competente il tribunale per i minorenni e non il tribunale ordinario in funzione di giudice tutelare all'apertura di una tutela per un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma da questi affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, non potendosi considerare tale forma di delega della responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 12453/2017

La competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d'interdizione legale - da individuare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e destinato a non subire mutamenti in coincidenza di trasferimenti restrittivi del reo ex art. 5 c.p.c. - si determina sulla base dell'ultima residenza anagrafica anteriore all'instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sé nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta.

Cass. civ. n. 26442/2016

Il minore straniero non accompagnato che sbarchi illegalmente nel territorio dello Stato riceve le misure di prima accoglienza secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 142 del 2005 e, per esercitare il diritto a chiedere lo "status" di protezione internazionale o il rilascio di un permesso di soggiorno, ha bisogno, nel più breve tempo possibile, di una rappresentanza legale, da realizzarsi tramite la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare del luogo ove si colloca la struttura territoriale di accoglienza. La competenza del tribunale per i minorenni in ordine alla nomina del tutore si radica, invece, allorquando si verifichi la diversa condizione della situazione di abbandono di cui agli artt. 9 e 10 della l. n. 184 del 1983 in pendenza di procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 18272/2016

La competenza per territorio in ordine alla procedura di tutela dell'incapace di cui all'art. 343 c.c. si radica nel luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degli interessi dell'interdetto alla data della sua apertura, restando irrilevanti gli eventuali successivi spostamenti di dimora in ragione dell'applicazione del principio generale della "perpetuatio iurisdictionis", eccezionalmente derogabile, ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.c., solo per giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il tutore e l'ufficio giudiziario cui è demandato il controllo sulla sua attività.

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