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Articolo 392 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Curatore dell'emancipato

Dispositivo dell'art. 392 Codice Civile

(1)Curatore del minore sposato con persona maggiore di età [2] è il coniuge.

Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare [344] può nominare [43, 45] un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età [117], o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio [149](2) o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o in mancanza, altra persona(3). Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'articolo 165(4).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 7 della L. 8 marzo 1975 n. 39.
(2) Si veda l'art. 5 della L. 1 dicembre 1970 n. 898 sui casi di scioglimento del matrimonio.
(3) Si tratta della cd. curatela giudiziale, che si rende necessaria qualora il matrimonio entri nella fase patologica di crisi, per cui non sia più ravvisabile l'opportunità di assolvimento dell'ufficio di curatore in capo all'altro coniuge.
(4) Il richiamato articolo si riferisce alle eventuali convenzioni matrimoniali; in generale il curatore è privo del potere di rappresentare l'incapace, dovendolo solamente assistere negli atti di natura patrimoniale eccedenti la normale amministrazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

191 Per assecondare i voti espressi è stato aggiunto all'art. 401 del progetto un comma, corrispondente all'ultimo comma dell'art. 315 del codice del 1865, relativo alla nomina del curatore per la donna emancipata che sia vedova o legalmente separata dal marito. Sebbene la norma non sia necessaria, perché discendente dalla regola del secondo comma dell'articolo stesso, tuttavia, per maggiore chiarezza, si è ritenuto opportuno dettare un'esplicita disposizione al riguardo. L'art. 393 del c.c. chiarisce che anche per il curatore è necessaria l'appartenenza alla razza ariana, se l'emancipato sia cittadino di tale razza.

Massime relative all'art. 392 Codice Civile

Cass. civ. n. 903/1972

Il curatore del minore emancipato, così come il curatore dell'inabilitato, non ha la rappresentanza del soggetto parzialmente incapace (a differenza di quanto accade per il tutore, che rappresenta il minore non emancipato o l'interdetto). Il minore emancipato ha la capacità di agire, sia pure limitata, in quanto è necessaria l'assistenza del curatore per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Pertanto, il soggetto che deve manifestare la propria volontà è lo stesso minore, che deve ottenere il consenso del curatore, il quale non può agire egli stesso sostituendosi all'emancipato, poiché non ne ha la rappresentanza legale.

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