Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 159 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Estensione della nullità

Dispositivo dell'art. 159 Codice di procedura civile

La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti (1).

La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti (2).

Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo (3).

Note

(1) La norma introduce uno dei limiti previsti all'estensione della nullità: il c.d. limite esterno, ovvero se un atto è cronologicamente successivo all'atto viziato ma indipendente da esso non è possibile estendere a questo la nullità del primo. Di conseguenza, si deduce che la nullità viene estesa a tutti quegli atti che dipendono cronologicamente e in via indispensabile dall'atto viziato. Ad esempio, la riforma o la cassazione della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti o agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (art.336, II comma).
(2) Tale comma è espressione del limite c.d. interno, che trova applicazione nel caso in cui ci si trovi di fronte un atto unico ma frazionabile in più parti, o quando il procedimento sia formato da più atti, quale ad es. un procedimento di notificazione. Anche in tale ipotesi opera il principio in base al quale la nullità si estende a quella parte dipendente dall'atto viziato (si pensi al caso della riforma o della cassazione parziale della sentenza che ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla sentenza riformata o cassata ai sensi dell'art.336, I comma).
(3) Il comma in commento rappresenta un'applicazione del c.d. principio della conversione dell'atto nullo. Ad esempio, un atto di riassunzione nullo può valere come atto introduttivo di un autonomo giudizio.

Ratio Legis

La norma è espressione del principio di conservazione degli atti processuali, in base al quale la nullità viene estesa solo a quegli atti o alle parti di uno stesso atto che sono strettamente collegati all'atto o alla parte dell'atto viziato.
Affinchè si verifichi l'estensione della nullità è necessario che il primo atto non sia solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile alla realizzazione del secondo, ovvero il primo atto deve essere condizione di validità del secondo. Ad esempio, la sentenza che viene pronunciata in mancanza di una parte necessaria comporta la nullità di tuta l'attività processuale, anche quella istruttoria, svolta in assenza del litisconsorte necessario.

Brocardi

Utile per inutile non vitiatur

Spiegazione dell'art. 159 Codice di procedura civile

Il principio che viene codificato in questa norma è quello di conservazione degli atti, espresso dal brocardo “utile per inutile non vitiatur”.

La norma non dà alcuna nozione di “parte” dell’atto, limitandosi semplicemente a richiamare il carattere di indipendenza che deve ricorrere affinchè la nullità di una parte dell’atto non si propaghi all’altra parte.
E’ stato sostenuto che gli ultimi due commi della norma abbiano un significato autonomo, in quanto mentre il secondo comma si riferisce agli atti scomponibili in parti, il terzo comma fa riferimento ad una pluralità di effetti prodotti dall’atto, indipendentemente dalla sua scomponibilità in più parti.
Di fatto, poi, si finisce per sovrapporre il significato della disposizione di cui al terzo comma rispetto a quello del secondo comma.
Ciò che in riferimento al terzo comma occorre precisare, comunque, è che esso autorizzerebbe soltanto riduzioni quantitative di effetti e non un mutamento qualitativo degli stessi, o meglio non si riferisce agli effetti di un diverso atto in cui quello compiuto potrebbe convertirsi.

Come si è accennato all’inizio, le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma della norma in esame esprimono una regola fondamentale nel sistema processuale, ovvero quella secondo cui solo la parte viziata dell’atto può essere considerata nulla, mentre per ogni altro aspetto esso è valido o efficace.
Una conferma di tale regola la si ritrova in diverse particolari fattispecie di nullità, in particolare in tema di nullità della citazione, ove i vizi dell’atto si distinguono in relazione ai requisiti difettosi (ed agli scopi che questi concorrono a realizzare) ed agli effetti che possono prodursi nonostante il vizio.

E’ chiaro che un atto nullo in tanto è in grado di produrre effetti in quanto ogni singola parte dell’atto sia considerata conforme al modello voluto dal legislatore in ordine ad un determinato effetto; a tal fine è necessario che la suddivisione dell’atto in parti avvenga per parti c.d. funzionali, ossia in relazione ai diversi scopi che all’atto si ricollegano.

Ma la regola della “nullità delimitata” di un atto assume rilievo anche in relazione al tempo del prodursi di effetti da parte dell’atto invalido, e ciò per l’eventuale avverarsi di decadenze.
Con ciò vuol dirsi che occorre verificare se il rispetto del requisito difettoso dell’atto sia indispensabile per la realizzazione di quel particolare scopo per il quale la legge processuale stabilisce un termine perentorio o una preclusione.

Una applicazione del principio di conservazione degli atti si ha, ad esempio, nel caso di una procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione, la quale deve qualificarsi pur sempre come procura speciale anche se contenga un errore nella indicazione del numero della sentenza impugnata o sulle parti o se il testo della delega contenga espressioni generiche.

Il primo comma disciplina, invece, la c.d. nullità derivata degli atti, la quale trova giustificazione nella stessa struttura del processo civile, impostato come una serie ordinata di atti, ognuno dei quali determina il passaggio ad una situazione successiva, per giungere alla decisione finale.

Massime relative all'art. 159 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 21487/2011

Nei procedimenti contenziosi che iniziano con ricorso, il compimento della formalità del deposito coincide con la proposizione della domanda e sulla validità di quest'ultima non possono riflettersi, ostandovi il disposto dell'art. 159 c.p.c., i vizi incidenti sulla successiva fase della "vocatio in ius", da attuare mediante la notifica dell'atto introduttivo e del correlativo decreto di fissazione dell'udienza. Ne consegue che il rinnovo della notifica del ricorso sana con effetto "ex tunc" i vizi dell'originaria notifica, non rilevando che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine originariamente fissato dal giudice, se non ancora scaduto al momento della notifica nulla, qualora sia rispettato il nuovo termine assegnato, ovvero siano rispettati i termini a comparire nell'ipotesi in cui non vi sia stata fissazione della nuova udienza. (Principio affermato in tema di opposizione all'esecuzione).

Cass. civ. n. 3989/2003

In base al principio contenuto nell'art. 159 c.p.c., la nullità del singolo atto processuale dà luogo alla nullità della sentenza solo se posta in rapporto di dipendenza con l'atto nullo; in particolare, l'eventuale nullità di una prova non comporta la nullità della sentenza adottata a definizione della controversia nella quale è stata assunta se la decisione finale della controversia non è in alcun modo fondata su detta prova.

Cass. civ. n. 9419/2001

La nullità di un atto processuale si estende a quello successivo soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia dipendente dall'atto nullo, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue, non essendo sufficiente, ai fini della propagazione del vizio, che il primo provvedimento, affetto da nullità, abbia creato soltanto l'occasione per l'emissione di altro provvedimento, in tal caso essendo configurabile esclusivamente una ingiustizia nel merito del provvedimento successivo, perché fondato su una valutazione di fatto condizionata da un provvedimento nullo. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che l'eventuale nullità dell'impugnato provvedimento del giudice delegato, assunto nell'ambito di una vendita immobiliare senza incanto di beni immobili, di annullamento della gara tra gli offerenti colpisca, in via di estensione, anche il successivo provvedimento, emesso dallo stesso giudice, di sospensione della vendita ex art. 108, comma terzo, legge fall., e ciò sul rilievo che detta sospensione ha carattere meramente eventuale, può intervenire in qualsiasi momento tra l'ordinanza di vendita ed il trasferimento del bene e può prescindere dall'annullamento dell'aggiudicazione; ed ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per carenza di interesse del ricorrente a far valere una nullità non suscettibile di estendersi ad un provvedimento indipendente da quello impugnato ed idoneo, da solo, a travolgere l'aggiudicazione).

Cass. civ. n. 2820/1999

Il difetto di sottoscrizione del verbale di udienza di discussione della causa, da parte del giudice e del cancelliere, non determina la nullità della sentenza se la mancanza di tali firme non ha pregiudicato o influito in alcun modo su quest'ultima, trovando applicazione anche in questo caso l'art. 159 c.p.c. a norma del quale la nullità di un atto non comporta quella dei successivi che ne sono indipendenti.

Cass. civ. n. 7760/1990

Il giudice d'appello, il quale, in esito ad opposizione contro la declaratoria di fallimento, rilevi e dichiari la nullità di questa (nella specie, per mancata audizione del fallito), non deve rimettere gli atti al tribunale fallimentare, dato che quella nullità travolge l'intera procedura, mentre una nuova dichiarazione di fallimento resta consentita solo sulla base del riscontro dei prescritti presupposti alla data della relativa pronuncia.

Cass. civ. n. 1035/1976

Il principio della limitazione oggettiva della nullità dell'atto, contenuto nell'art. 159, secondo comma, c.p.c., è applicabile anche quando si è in presenza di un atto finale che costituisce la risultante di una serie di atti distinti l'uno dall'altro, cioè di attività continuativa nel tempo e frazionabile in momenti autonomi. In particolare, se una parte dell'attività di accertamento e rilevazione dei dati compiuta dal consulente tecnico sia invalida, perché svolta in violazione del principio del contraddittorio e al di fuori del necessario controllo delle parti, qualora quella frazione di attività non si sia riverberata sull'atto conclusivo, consistente nella relazione di consulenza (che pertanto non può dirsi direttamente influenzata da essa), la rilevata indipendenza impedisce che il vizio si comunichi e costituisce causa giustificativa della limitazione della rilevanza della nullità. L'affermazione o la esclusione di tale nesso di dipendenza forma oggetto di un apprezzamento riservato al giudice di merito, essendo intimamente connesso con la valutazione delle risultanze della relazione peritale, ed è perciò insindacabile in sede di legittimità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 159 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Lorenzo T. chiede
venerdì 07/06/2013 - Liguria
“Opposizione ad ordinanza ingiunzione della Prefettura su multa automobilistica. Ricorso al GdP che confermava nel merito l'ordinanza ingiunzione, ma prima della sentenza la Prefettura revocava l'ordinanza ma il provvedimento mi era sconosciuto in quanto non mi veniva inviato. Ho ottenuto copia solo dopo la sentenza. Ora che faccio? La sentenza è revocabile, annullabile, dichiarabile priva di efficacia, dallo stesso Gdp o dal coordinatore su apposita istanza, oppure devo ricorrere al Tribunale per farla dichiarare nulla?”
Consulenza legale i 09/08/2013
Il rimedio processuale contro provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, che prevede che sia lo stesso giudice che ha adottato la sentenza, in presenza di circostanze non valutate o non correttamente valutate al momento della decisione, a togliere di mezzo il provvedimento è la revocazione (art. 395 del c.p.c. e ss.). Tuttavia, tale rimedio trova applicazione solo contro le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado.
Difatti, per le sentenze ancora appellabili, è proprio l'appello la sede in cui far valere qualsiasi motivo di impugnazione (si parla, infatti, di rimedio a "critica libera").
Nel caso di specie non si ravvisa nemmeno un'ipotesi di mera correzione della sentenza, (art. 287 del c.p.c. ss.) che si può chiedere al giudice solo quando egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
Pertanto, si ritiene che il mezzo appropriato per far valere il fatto della revoca dell'ordinanza-ingiunzione sia l'appello avanti il Tribunale.