Cass. civ. n. 6591/2016
L'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto come legittimamente acquisite le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, prodotte dalla parte attrice nel giudizio di primo grado senza che il convenuto formulasse alcuna eccezione in ordine a tale acquisizione). (Rigetta, App. Cagliari, 30/06/2010).
Cass. civ. n. 23693/2009
L'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva riconosciuto come legittimamente acquisite le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, svoltosi nel contraddittorio delle parti, sin dall'inizio del giudizio di primo grado, nonostante l'assenza di un formale provvedimento del giudice istruttore e la materia acquisizione della relativa relazione soltanto in sede di decisione da parte del tribunale, posto che dette risultanze erano state invocate già nell'atto di citazione e prese specificamente in considerazione delle difese della parte convenuta, senza che fossero sollevate eccezioni di rito).
Cass. civ. n. 19563/2009
Lo sconfinamento dai limiti dell'accertamento tecnico preventivo dà luogo ad una inutilizzabilità soltanto relativa dell'accertamento; ne consegue che, ove non sia concretamente configurabile alcuna violazione del principio del contraddittorio, per avere le parti effettivamente partecipato all'accertamento tecnico anche nei punti esorbitanti dall'incarico, ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti stesse, si realizza la sanatoria di detta esorbitanza, con conseguente utilizzabilità dell'accertamento. Inoltre, una volta che sia stata ritualmente acquisita al giudizio, con conseguente sanatoria della nullità in cui sia incorso il consulente per aver sconfinato dai limiti meramente descrittivi fissati dalla L. in quella sede, la relazione di accertamento tecnico preventivo può essere liberamente apprezzata dal giudice di merito in ogni sua parte e, quindi, anche in relazione alla causa del danno.
Cass. civ. n. 8600/2001
Gli eventi descritti in sede di accertamento tecnico preventivo — cioè lo stato dei luoghi, la qualità e le condizioni delle cose — possono essere considerati dal giudice come fonte di prova delle loro cause, allorché consentono logicamente di risalire alla conoscenza delle stesse e come base dell'indagine affidata ad un consulente tecnico nel corso del processo, allorché, per risalire dalla conoscenza degli eventi a quella delle loro cause, sia necessario l'ausilio di competenze tecniche.
Cass. civ. n. 1134/1993
Il giudice di merito, davanti al quale sia invocato un precedente accertamento tecnico preventivo, ha il potere-dovere, ai sensi dell'art. 698, ultimo comma, c.p.c., di esercitare il controllo sull'esistenza o meno delle condizioni di ammissibilità del ricorso e del provvedimento che abbia disposto l'accertamento, compreso il presupposto dell'urgenza.
Cass. civ. n. 9836/1990
L'art. 698 c.p.c., non prescrive, ai fini della produzione in giudizio delle prove assunte in sede di istruzione preventiva, un formale provvedimento che ne dichiari l'ammissibilità, onde tali prove devono ritenersi ammesse per il fatto stesso che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti ed il giudice le abbia esaminate, traendone elementi per la formazione del proprio convincimento.
Cass. civ. n. 3510/1989
In un giudizio di risoluzione del contratto d'affitto a coltivatore diretto iniziato dopo l'entrata in vigore della L. 3 maggio 1982, n. 203 può tenersi conto degli elementi di fatto acquisiti attraverso un procedimento di istruzione preventiva ancorché svoltosi in epoca anteriore senza che abbia rilievo ostativo la mancata previa contestazione dell'inadempienza (a norma dell'art. 5 della detta legge) di cui l'istruzione preventiva ha inteso assicurare la prova, non richiedendosi un tale previo incombente con riguardo ai procedimenti di istruzione preventiva.
Cass. civ. n. 5147/1987
Agli effetti previsti dagli artt. 693 e 698 c.p.c., qualora per la causa di merito concorrano fori territoriali alternativi in base agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., il procedimento di istruzione preventiva espletato dinanzi a uno dei giudici che sarebbe competente per detta causa conserva la sua efficacia anche se il successivo giudizio di merito venga instaurato davanti a un giudice diverso che sia del pari competente a conoscere della controversia.
Cass. civ. n. 852/1985
Ai fini dell'assunzione e della efficacia delle prove assunte in sede di istruzione preventiva non occorre che intervenga un formale provvedimento che dichiari l'ammissibilità delle prove stesse, potendo questa risultare indirettamente dal fatto che il giudice ne abbia esaminato l'esito traendone elementi formativi per il suo convincimento, mentre è necessario soltanto che la controparte sia stata posta in condizioni di contraddire circa le risultanze delle prove preventive. La nullità dell'accertamento tecnico preventivo non può essere dichiarata quando il provvedimento irritualmente emesso abbia raggiunto il suo scopo nel rispetto del principio del contraddittorio per essere stato notificato prima dell'inizio delle operazioni peritali alla controparte, consentendo in tal modo a questa di partecipare eventualmente a tali operazioni anche con l'assistenza di un proprio consulente.
Cass. civ. n. 2864/1976
L'accertamento tecnico preventivo, che sia stato dichiarato ammissibile nel successivo giudizio di merito, ha la stessa efficacia probatoria dei mezzi istruttori acquisiti nel corso del giudizio medesimo. In particolare, anche con riguardo al predetto accertamento, opera il principio in base al quale il giudice può trarre elementi di convincimento pure dalle indagini compiute dal consulente tecnico con sconfinamento dal mandato conferitogli, purché nel rispetto del contraddittorio.