(massima n. 1)
In un giudizio di risoluzione del contratto d'affitto a coltivatore diretto iniziato dopo l'entrata in vigore della L. 3 maggio 1982, n. 203 può tenersi conto degli elementi di fatto acquisiti attraverso un procedimento di istruzione preventiva ancorché svoltosi in epoca anteriore senza che abbia rilievo ostativo la mancata previa contestazione dell'inadempienza (a norma dell'art. 5 della detta legge) di cui l'istruzione preventiva ha inteso assicurare la prova, non richiedendosi un tale previo incombente con riguardo ai procedimenti di istruzione preventiva.