(massima n. 1)
Ai fini dell'assunzione e della efficacia delle prove assunte in sede di istruzione preventiva non occorre che intervenga un formale provvedimento che dichiari l'ammissibilità delle prove stesse, potendo questa risultare indirettamente dal fatto che il giudice ne abbia esaminato l'esito traendone elementi formativi per il suo convincimento, mentre è necessario soltanto che la controparte sia stata posta in condizioni di contraddire circa le risultanze delle prove preventive. La nullità dell'accertamento tecnico preventivo non può essere dichiarata quando il provvedimento irritualmente emesso abbia raggiunto il suo scopo nel rispetto del principio del contraddittorio per essere stato notificato prima dell'inizio delle operazioni peritali alla controparte, consentendo in tal modo a questa di partecipare eventualmente a tali operazioni anche con l'assistenza di un proprio consulente.