(massima n. 1)
L'accertamento tecnico preventivo, che sia stato dichiarato ammissibile nel successivo giudizio di merito, ha la stessa efficacia probatoria dei mezzi istruttori acquisiti nel corso del giudizio medesimo. In particolare, anche con riguardo al predetto accertamento, opera il principio in base al quale il giudice può trarre elementi di convincimento pure dalle indagini compiute dal consulente tecnico con sconfinamento dal mandato conferitogli, purché nel rispetto del contraddittorio.