(massima n. 1)
L'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualitą dell'acquisizione e l'impossibilitą di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva riconosciuto come legittimamente acquisite le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, svoltosi nel contraddittorio delle parti, sin dall'inizio del giudizio di primo grado, nonostante l'assenza di un formale provvedimento del giudice istruttore e la materia acquisizione della relativa relazione soltanto in sede di decisione da parte del tribunale, posto che dette risultanze erano state invocate gią nell'atto di citazione e prese specificamente in considerazione delle difese della parte convenuta, senza che fossero sollevate eccezioni di rito).