(massima n. 1)
Il giudice di merito, davanti al quale sia invocato un precedente accertamento tecnico preventivo, ha il potere-dovere, ai sensi dell'art. 698, ultimo comma, c.p.c., di esercitare il controllo sull'esistenza o meno delle condizioni di ammissibilitą del ricorso e del provvedimento che abbia disposto l'accertamento, compreso il presupposto dell'urgenza.