(massima n. 1)
L'art. 698 c.p.c., non prescrive, ai fini della produzione in giudizio delle prove assunte in sede di istruzione preventiva, un formale provvedimento che ne dichiari l'ammissibilitą, onde tali prove devono ritenersi ammesse per il fatto stesso che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti ed il giudice le abbia esaminate, traendone elementi per la formazione del proprio convincimento.