Il privilegio in relazione alle altre cause di prelazione
Il nuovo codice, a differenza di quello del 865, si astiene volutamente dal dare la definizione del privilegio, per non incorrere in quel vizio d'incompletezza che abbiamo in precedenza (preambolo) rilevato, oltre che per seguire un criterio di massima. La nozione dell'istituto bisogna quindi ricavarla da due elementi : uno, generico, desunto dall'art. 2741, che pone il privilegio fra le cause di prelazione ; l'altro, specifico, enunciato nell'articolo in esame, per cui la prelazione è accordata dalla legge in considerazione della causa del credito.
Come causa di prelazione, il privilegio importa una disuguaglianza, a favore del creditore privilegiato, nel diritto che hanno in genere tutti i creditori di essere soddisfatti, in proporzione dei rispettivi crediti, sui beni del debitore. L'effetto di tale disuguaglianza, che ricorre anche per le altre due cause di prelazione indicate nell'art. 2741 (pegno ed ipoteca), non si manifesta che al momento della espropriazione della cosa del debitore e dell'apertura del concorso dei creditori : precisamente come avveniva nell'actio privilegiata inter personales actiones del diritto romano. Il criterio di differenziazione tra il privilegio e le altre due cause di prelazione suddette bisogna quindi ricercarlo nell'altro elemento, e cioè nella volontà immediata del legislatore, e, mediatamente, nella causa di favore del credito, in considerazione della quale la legge si è determinata alla concessione del diritto di prelazione ; mentre nel pegno e nell'ipoteca, esso attinge il suo fondamento, come già si è accennato, nella volontà espressa o presunta delle parti.
La causa di favore dei singoli crediti varia poi a seconda dei casi : donde un grado maggiore o minore d'intensità del diritto di prelazione, destinato a spiegare i suoi effetti non più nei confronti dei semplici creditori chirografari, ma degli altri creditori privilegiati : motivo per cui è solo nei rapporti con questi ultimi che la graduazione dei privilegi- ha rilevanza.
Principali cause di favore dei privilegi
La dottrina, in genere, trascura la ricerca delle diverse cause di favore, che nelle intenzioni del legislatore sono state presumibilmente assunte a motivo determinante dei singoli privilegi. Ma pur concordando nella esatta comune opinione che la conoscenza di tali cause non potrebbe avere una pratica importanza, nel senso di rendere possibile una estensione analogica dei privilegi a casi dalla legge non espressamente previsti, osserviamo tuttavia che alle volte essa può riuscire utile per spiegare particolari effetti che la legge attribuisce a privilegi e rendere quindi più sicura l'applicazione delle norme volendo compiere tale ricerca, sulla base dei remoti precedenti dei singoli privilegi, della loro elaborazione posteriore, è facile convincersi come la massima causa del favore accordato a taluni crediti va ricercata in una versio in rem, in un vantaggio che il credito ha procurato o poteva procurare a tutta la massa dei creditori, giustificando così il di-prelazione concesso al credito stesso nei loro confronti. Altre cause di favore devono ravvisarsi nelle esigenze finanziarie dello stato o degli enti autarchici minori ; nella particolare relazione in cui la cosa su cui il privilegio viene accordato si trova con la persona del creditore o con la sfera della sua attività patrimoniale ; in considerazioni di umanità ; o nel concorso di più di una di dette ragioni : il che non esclude che in alcuni casi la concessione del privilegio sia stata determinata da motivi di opportunità, di cui non sempre è facile rinvenire traccia nei lavori legislativi.
Condizioni per la costituzione di alcuni privilegi: convenzione delle parti, forme di pubblicità
La dichiarazione che si legge nella prima parte dell'articolo in esame, secondo cui il privilegio trova la sua fonte immediata nella legge, non soffre eccezione ; e sarebbe indotto in errore chi volesse arguire il contrario dal linguaggio di altre disposizioni di legge, specialmente di leggi speciali, le quali, contrariamente al sistema tradizionale del codice, secondo cui i privilegi non sono soggetti ad iscrizione, fanno dipendere la costituzione del privilegio dal compimento di speciali forme di pubblicità o da una convenzione delle parti. La convenzione infatti, in questo ultimo caso, agisce non come causa determinante il privilegio, ma come condizione della sua nascita ; e lo stesso è a dirsi della iscrizione o registrazione in pubblici registri. Ed è precisamente questo il concetto che, per dirimere ogni dubbio, il legislatore ha voluto esprimere nella seconda parte dell'art. 2745.
Il privilegio è di stretta applicazione
Da quanto si è detto chiaro appare come i privilegi debbano ritenersi di stretta interpretazione. L’ espressa dichiarazione dell'articolo, che li fa dipendere dall'immediata volontà del legislatore e, d'altra parte, il pregiudizio che la massa dei creditori risente dalla preferenza accordata al creditore privilegiato, spiegano come non sia possibile in questa materia una larga interpretazione che aumenterebbe il pregiudizio suddetto : come del resto è pacifico e costante insegnamento della dottrina e della giurisprudenza.
Il privilegio è un accessorio del credito. Cessione, novazione del credito
Se il privilegio è un diritto accordato dalla legge ad un determinato credito, si comprende come esso sia collegato col credito stesso da un rapporto di accessorietà, con funzione di garanzia ; e perciò non possa scompagnarsi da esso per formare oggetto di distinti rapporti giuridici o per accompagnarsi ad un credito diverso. L'estinzione del credito quindi importa la estinzione anche del privilegio, ed il trapasso del credito comporta il trapasso del privilegio al nuovo creditore, sempre, s'intende, che anche questi si trovi nelle condizioni volute dalla legge per poterlo esercitare. Parimenti non potrebbe ani. mettersi una surroga nel privilegio a favore di chi non fosse in pari tempo surrogato nel credito ; né sarebbe possibile una cessione del privilegio separatamente dal credito. La contraria opinione, già manifestata da qualche autorevole scrittore, peraltro contrastata da altri, non sarebbe oggi sostenibile di fronte al più reciso linguaggio dell'art. 1263. solo nel caso di novazione la legge rende possibile il trasferimento del privilegio al nuovo credito da quello novato, quando le parti abbiano espressamente ciò convenuto (art. 1232).
Efficacia retroattiva delle disposizioni del codice
L'art. 234 del R. D. 3o marzo 1942, contenente le disposizioni transitorie in materia di privilegi non ha bisogno di commento. Esso ha per issopo di eliminare gli eventuali dubbi sull'applicabilità delle disposizioni del nuovo codice ai privilegi sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, sia che tali privilegi derivino dal codice stesso, sia da leggi speciali, quando essi sono fatti valere posteriormente. Che se la contestazione fosse già sorta prima che il codice, andasse in vigore, si applicherebbero naturalmente le disposizioni del codice precedente.