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Articolo 2745 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Fondamento del privilegio

Dispositivo dell'art. 2745 Codice Civile

Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito(1). La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti(2); può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità [2762, 2827].

Note

(1) Come causa di prelazione discendente direttamente dalla legge, il privilegio ha origine nella causa del credito: di conseguenza, dovranno essere soddisfatti, precedentemente rispetto agli altri, certi crediti che rispondano ad esigenze di peculiare considerazione sociale (ad esempio, i crediti per alimenti ex art. 433) o generali (che riguardano lo Stato come i tributi), o ancora di interesse comune (quali le spese di esecuzione effettuate da uno dei creditori).
Tali creditori possiedono crediti considerati degni di una protezione maggiore rispetto agli altri, cosiddetti chirografari, non assistiti da alcuna causa di prelazione, e pertanto godono di preferenza al momento della soddisfazione. L'ordine di preferenza dei crediti soggetti a privilegio non è stabilito dall'anteriorità del credito, ma è fissato dalla stessa legge.
(2) L'opportunità di sottoporre un credito a privilegio è compito esclusivo del legislatore, perciò la disposizione così formulata potrebbe indurre in inganno: la possibilità che la costituzione di un privilegio sia stabilita da una convenzione ad opera delle parti non deve essere intesa come una libertà assoluta, poichè il legislatore sottolinea che le parti non possono creare ulteriori privilegi in aggiunta a quelli sanciti dalla legge, senza un'apposita autorizzazione.

Ratio Legis

Il privilegio costituisce una importante deroga al generale principio della par condicio creditorum (v. 2741) e, a differenza delle altre cause di prelazione, ossia pegno e ipoteca, discende direttamente ex lege, in ragione di determinate considerazioni di carattere sociale, generale, o derivanti da spese prodotte nell'interesse comune.

Brocardi

Nomina privilegiata
Privilegia non ex tempore aestimantur, sed ex causa
Privilegia non sunt trahenda ad exemplum
Privilegia sunt strictissimae interpretationis
Privilegium

Spiegazione dell'art. 2745 Codice Civile

Il privilegio in relazione alle altre cause di prelazione

Il nuovo codice, a differenza di quello del 865, si astiene volutamente dal dare la definizione del privilegio, per non incorrere in quel vizio d'incompletezza che abbiamo in precedenza (preambolo) rilevato, oltre che per seguire un criterio di massima. La nozione dell'istituto bisogna quindi ricavarla da due elementi : uno, generico, desunto dall'art. 2741, che pone il privilegio fra le cause di prelazione ; l'altro, specifico, enunciato nell'articolo in esame, per cui la prelazione è accordata dalla legge in considerazione della causa del credito.

Come causa di prelazione, il privilegio importa una disuguaglianza, a favore del creditore privilegiato, nel diritto che hanno in genere tutti i creditori di essere soddisfatti, in proporzione dei rispettivi cre­diti, sui beni del debitore. L'effetto di tale disuguaglianza, che ricorre anche per le altre due cause di prelazione indicate nell'art. 2741 (pegno ed ipoteca), non si manifesta che al momento della espropriazione della cosa del debitore e dell'apertura del concorso dei creditori : precisa­mente come avveniva nell'actio privilegiata inter personales actiones del diritto romano. Il criterio di differenziazione tra il privilegio e le altre due cause di prelazione suddette bisogna quindi ricercarlo nell'altro elemento, e cioè nella volontà immediata del legislatore, e, mediatamente, nella causa di favore del credito, in considerazione della quale la legge si è determinata alla concessione del diritto di pre­lazione ; mentre nel pegno e nell'ipoteca, esso attinge il suo fonda­mento, come già si è accennato, nella volontà espressa o presunta delle parti.

La causa di favore dei singoli crediti varia poi a seconda dei casi : donde un grado maggiore o minore d'intensità del diritto di prela­zione, destinato a spiegare i suoi effetti non più nei confronti dei sem­plici creditori chirografari, ma degli altri creditori privilegiati : motivo per cui è solo nei rapporti con questi ultimi che la graduazione dei privilegi- ha rilevanza.


Principali cause di favore dei privilegi

La dottrina, in genere, trascura la ricerca delle diverse cause di favore, che nelle intenzioni del legislatore sono state presumibil­mente assunte a motivo determinante dei singoli privilegi. Ma pur concordando nella esatta comune opinione che la conoscenza di tali cause non potrebbe avere una pratica importanza, nel senso di rendere possibile una estensione analogica dei privilegi a casi dalla legge non espressamente previsti, osserviamo tuttavia che alle volte essa può riuscire utile per spiegare particolari effetti che la legge attribuisce a privilegi e rendere quindi più sicura l'applicazione delle norme volendo compiere tale ricerca, sulla base dei remoti precedenti dei singoli privilegi, della loro elaborazione posteriore, è facile convincersi come la massima causa del favore accordato a taluni crediti va ricercata in una versio in rem, in un vantaggio che il credito ha procurato o po­teva procurare a tutta la massa dei creditori, giustificando così il di-prelazione concesso al credito stesso nei loro confronti. Altre cause di favore devono ravvisarsi nelle esigenze finanziarie dello stato o degli enti autarchici minori ; nella particolare relazione in cui la cosa su cui il privilegio viene accordato si trova con la per­sona del creditore o con la sfera della sua attività patrimoniale ; in considerazioni di umanità ; o nel concorso di più di una di dette ra­gioni : il che non esclude che in alcuni casi la concessione del privi­legio sia stata determinata da motivi di opportunità, di cui non sempre è facile rinvenire traccia nei lavori legislativi.


Condizioni per la costituzione di alcuni privilegi: convenzione delle parti, forme di pubblicità

La dichiarazione che si legge nella prima parte dell'articolo in esame, secondo cui il privilegio trova la sua fonte immediata nella legge, non soffre eccezione ; e sarebbe indotto in errore chi volesse arguire il contrario dal linguaggio di altre disposizioni di legge, spe­cialmente di leggi speciali, le quali, contrariamente al sistema tradi­zionale del codice, secondo cui i privilegi non sono soggetti ad iscri­zione, fanno dipendere la costituzione del privilegio dal compimento di speciali forme di pubblicità o da una convenzione delle parti. La convenzione infatti, in questo ultimo caso, agisce non come causa de­terminante il privilegio, ma come condizione della sua nascita ; e lo stesso è a dirsi della iscrizione o registrazione in pubblici registri. Ed è precisamente questo il concetto che, per dirimere ogni dubbio, il legislatore ha voluto esprimere nella seconda parte dell'art. 2745.


Il privilegio è di stretta applicazione

Da quanto si è detto chiaro appare come i privilegi debbano ritenersi di stretta interpretazione. L’ espressa dichiarazione dell'arti­colo, che li fa dipendere dall'immediata volontà del legislatore e, d'al­tra parte, il pregiudizio che la massa dei creditori risente dalla prefe­renza accordata al creditore privilegiato, spiegano come non sia pos­sibile in questa materia una larga interpretazione che aumenterebbe il pregiudizio suddetto : come del resto è pacifico e costante insegna­mento della dottrina e della giurisprudenza.


Il privilegio è un accessorio del credito. Cessione, novazione del credito

Se il privilegio è un diritto accordato dalla legge ad un determinato credito, si comprende come esso sia collegato col credito stesso da un rapporto di accessorietà, con funzione di garanzia ; e perciò non possa scompagnarsi da esso per formare oggetto di distinti rapporti giuridici o per accompagnarsi ad un credito diverso. L'estinzione del credito quindi importa la estinzione anche del privilegio, ed il trapasso del credito comporta il trapasso del privilegio al nuovo creditore, sempre, s'intende, che anche questi si trovi nelle condizioni volute dalla legge per poterlo esercitare. Parimenti non potrebbe ani. mettersi una surroga nel privilegio a favore di chi non fosse in pari tempo surrogato nel credito ; né sarebbe possibile una cessione del privilegio separatamente dal credito. La contraria opinione, già ma­nifestata da qualche autorevole scrittore, peraltro contrastata da altri, non sarebbe oggi sostenibile di fronte al più reciso linguaggio dell'art. 1263. solo nel caso di novazione la legge rende possibile il trasferimento del privilegio al nuovo credito da quello novato, quando le parti abbiano espressamente ciò convenuto (art. 1232).


Efficacia retroattiva delle disposizioni del codice

L'art. 234 del R. D. 3o marzo 1942, contenente le disposizioni transitorie in materia di privilegi non ha bisogno di commento. Esso ha per issopo di eliminare gli eventuali dubbi sull'applicabilità delle disposizioni del nuovo codice ai privilegi sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, sia che tali privilegi derivino dal codice stesso, sia da leggi speciali, quando essi sono fatti valere posteriormente. Che se la contestazione fosse già sorta prima che il codice, andasse in vigore, si applicherebbero naturalmente le disposizioni del codice precedente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2745 Codice Civile

Cass. civ. n. 3683/2020

Nel caso in cui la parte offesa da un reato chieda l'ammissione al passivo del fallimento del soggetto che può essere chiamato a rispondere civilmente per il fatto dell'imputato, al fine di conseguire l'ammissione al passivo in via privilegiata del credito per il risarcimento del danno patito occorre che essa provi: a) l'esistenza di un processo penale in corso; b) che il soggetto dichiarato fallito era legato all'imputato in detto processo da un rapporto che lo rende civilmente responsabile per il fatto dell'imputato; c) che il soggetto vittima del reato si è costituito parte civile e che il soggetto, poi dichiarato fallito, è stato convenuto nel processo penale in qualità di responsabile civile; d) che è intervenuto nel processo penale il sequestro dei beni del responsabile civile.

Cass. civ. n. 17396/2005

Le norme del c.c. che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti costituiscono norme eccezionali che, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e quindi di estendere la regula juris a casi non espressamente previsti dalla norma, ma dalla stessa implicitamente considerati.

Cass. civ. n. 4082/1988

L'indicazione del grado di uno dei privilegi generali sui beni mobili, di cui agli artt. 2751 ss. c.c., non fa parte del petitum della domanda diretta al riconoscimento del relativo credito, essendo l'ordine dei privilegi sottratto all'iniziativa del creditore perché tassativamente stabilito dalla legge in correlazione alla causa del credito. Ne deriva che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, in relazione agli stessi fatti, è ammessa anche in grado d'appello una diversa qualificazione del credito, ancorché vi si ricolleghi una collocazione in via privilegiata diversa da quella indicata nella domanda di ammissione al passivo.

Cass. civ. n. 1432/1983

Il privilegio è un accessorio del credito che la legge accorda a determinati creditori «in considerazione della causa del credito» stesso, onde, in caso di estinzione del diritto del creditore, il privilegio, sia esso generale o speciale, si estingue a sua volta.

Cass. civ. n. 2957/1973

Il privilegio, come diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa del credito, (art. 2745 c.c.), non comporta alcuna deroga al principio generale dettato dall'art. 2740 c.c. Secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. In conseguenza il creditore, pur essendo assistito da particolari garanzie stabilite con il privilegio, non è affatto impedito dal soddisfare le sue ragioni procedendo a esecuzione su un qualunque altro bene dell'obbligato.

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