(massima n. 1)
In tema di pegno, la forma scritta č prevista dall'art. 2787, terzo comma cod. civ. ai soli fini della prelazione del creditore pignoratizio sulla cosa oggetto della garanzia, mentre la convenzione costitutiva del pegno si perfeziona, ai sensi dell'art. 2786 cod. civ., con la consegna della casa al creditore. (Rigetta, App. Perugia, 01/02/2005).