(massima n. 1)
La disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude l'ammissibilitą del concorso di una garanzia personale con una garanzia reale rispetto al medesimo credito; pertanto, l'eventuale costituzione di pegno, in linea astratta, non fa venire meno la garanzia fideiussoria eventualmente gią assunta a favore dello stesso creditore e per il medesimo credito.