(massima n. 2)
La soddisfazione sul pegno implica il prelievo diretto della somma che il debitore deve pagare al creditore, cosė determinandosi il pagamento (totale o parziale) del debito e non giā la compensazione, non rilevando che il pegno sia stato costituito dal terzo o venga a trasferirsi in capo al terzo, il quale, in tal modo si costituisce come ulteriore debitore del creditore, senza che, peraltro, quest'ultimo divenga, a sua volta, creditore di costui. Ne consegue che la prelazione pignoratizia determina il mero adempimento del debito originario da parte del terzo, restando irrilevante il fatto che lo stesso terzo possa poi agire in regresso nei confronti del debitore, posto che a tale rapporto il creditore rimane estraneo.