(massima n. 1)
Il cd. "patto di rotativitą" - con cui le parti convengono, "ab origine" la variabilitą dei beni costituiti in pegno, considerati non nella loro individualitą ma per il loro valore economico - si connota come fattispecie a formazione progressiva, nascente da quell'accordo e caratterizzata dalla sostituzione, totale o parziale, dell'oggetto della garanzia, senza necessitą di ulteriori stipulazioni, pur nella continuitą del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni inizialmente dati in pegno. Pertanto, il trasferimento del vincolo pignoratizio cosģ attuato, non richiede una nuova e distinta manifestazione di volontą delle parti o che l'indicazione dei diversi beni risulti da un atto scritto avente data certa, rivelandosi, invece, sufficiente che la descritta sostituzione sia accompagnata dalla specifica indicazione di quelli sostituiti e dal riferimento all'accordo suddetto, cosģ consentendosi il collegamento con l'originaria pattuizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto il valido permanere di una siffatta garanzia in favore di una banca che aveva venduto, alla scadenza, i titoli originariamente ricevuti in pegno, utilizzandone il controvalore, benchč depositato temporaneamente sul conto corrente ordinario del cliente, per acquistarne, con il suo consenso, altri da immettere in pegno sul conto deposito a garanzia di quest'ultimo). (Rigetta, App. Firenze, 11/09/2008).