(massima n. 1)
In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietą desumibile dall'art. 2784 cod. civ comporta la nullitą per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 cod. civ., l'ammissibilitą della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto gią esistente; in quest'ultimo caso, peraltro, č necessaria, ai fini della validitą del contratto, la determinazione o la determinabilitą del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validitą e l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera determinabilitą del rapporto comporta l'inopponibilitą del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, terzo comma, cod. civ., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito.