Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Costituzione di pegno su una quota di SRL: necessità dell'iscrizione nel Registro delle Imprese

Costituzione di pegno su una quota di SRL: necessità dell'iscrizione nel Registro delle Imprese
La Cassazione ha stabilito che il momento perfezionativo del diritto di pegno sulla quota di una S.r.l. coincide con l'iscrizione dell'atto costitutivo di pegno nel Registro delle Imprese.

Con sentenza n. 31051/2019 la Corte di Cassazione affronta il precipuo tema del pegno sulle quote di una società a responsabilità limitata, affermando che, in detta ipotesi, il diritto reale di garanzia si costituisce validamente solo al momento dell’iscrizione dell’atto costitutivo di pegno.

Tale statuizione è, senz’altro, innovativa, se si considera che, a seguito della riforma del diritto societario, la prassi in auge è quella di ritenere che l’efficacia dell’atto di cessione di una quota di S.r.l. sia subordinata al deposito dell’atto stesso nel Registro delle Imprese, ovvero a quella formalità successiva alla trasmissione telematica ed antecedente all’iscrizione.

Ancor prima di analizzare le ragioni che la Suprema Corte ha posto a fondamento dell’anzidetta decisione, è opportuno ricordare che il pegno - quale diritto reale di garanzia su un bene altrui, costituito allo scopo di garantire un credito - ai sensi dell’art. 2784 c.c., può avere ad oggetto beni mobili, universalità di mobili, crediti, altri diritti aventi oggetto beni mobili.

Al fine di pervenire alla disciplina applicabile, è d’obbligo richiamare il prevalente orientamento giurisprudenziale sulla natura giuridica della quota di una S.r.l.: trattandosi di un bene non incorporabile né materializzabile in una res, la quota societaria è assimilabile ad un bene mobile immateriale.

Ciò posto, la costituzione in pegno delle quote di una S.r.l. è soggetta al dettato normativo di cui all'art. 2806 del c.c., a mente del quale il pegno di diritti diversi dai crediti si perfeziona osservando la forma richiesta per il trasferimento dei diritti stessi.

Da qui deriva l’apparente operatività dell’art. 2470, comma 1, c.c., ai sensi del quale il trasferimento delle partecipazioni societarie ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito presso l’ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione ha sede la società stessa.

Tuttavia, lo stesso comma 3 della medesima disposizione dispone che, in caso di conflitto tra più acquirenti, debba prevalere il primo che in buona fede abbia provveduto all’iscrizione del titolo di acquisto nel Registro delle Imprese.

Per risolvere il caso de quo, la Cassazione ha riconosciuto la preminenza del terzo comma dell’art. 2470 del c.c., poiché - diversamente dal comma 1 - consente una lettura logico-sistematica delle norme afferenti i conferimenti e le quote di una società a responsabilità limitata.
Invero, gli artt. 2471 e 2472 c.c., rispettivamente per l’espropriazione della quota e per l’obbligo solidale di versamento gravante sull’alienante per tre anni dal trasferimento, evocano entrambi l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Argomentando a contrario, i giudici di Piazza Cavour hanno osservato che, se si fondasse il ragionamento sul deposito dell’atto costitutivo, in luogo dell’iscrizione, si perverrebbe alla compromettente conseguenza lesiva della stabilità degli atti sociali nonché della trasparenza nella circolazione di capitali, giungendo a consentire l’esercizio dei diritti sociali da parte di un cessionario che abbia acquistato la quota in forza di un atto non iscrivile nell’apposito Registro istituito presso la Camera di Commercio, proprio al fine di assicurare la piena pubblicità dei dati di tutte le imprese soggette ad iscrizione presso lo stesso.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.