L'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza [458, 1348](1).
Note
(1)
Prima di tale momento, il negozio riveste mera efficacia obbligatoria, in forza della quale in capo al concedente è posto l'obbligo di fare in modo che la cosa venga ad esistenza, perché l'ipoteca possa quindi essere iscritta.