Cassazione civile Sez. II sentenza n. 27626 del 24 ottobre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il coerede con beneficio d'inventario, cui è riconosciuta l'amministrazione del patrimonio relitto e la liquidazione del passivo, può pagare, con risorse proprie, i debiti ereditari, venendo conseguentemente surrogato, ex art. 1203, n. 4), c.c., nel diritto del creditore soddisfatto, senza che, a tal fine, rilevi la capienza o meno dell'asse ereditario, la quale incide non già sull'accertabilità, a monte, dell'an e del quantum del credito, bensì esclusivamente sulla fase successiva del pagamento.

(massima n. 2)

Anche le spese legali sostenute dall'erede beneficiato per la difesa dell'eredità in giudizio, ove siano correlate alla tutela del patrimonio ereditario e dei diritti relativi, possono essere rifuse dall'eredità beneficiata, in prededuzione ex art. 511 cod. civ., salvo il rispetto della procedura e delle condizioni specifiche previste per la liquidazione dell'eredità.

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