(massima n. 1)
Il coerede con beneficio d'inventario, cui è riconosciuta l'amministrazione del patrimonio relitto e la liquidazione del passivo, può pagare, con risorse proprie, i debiti ereditari, venendo conseguentemente surrogato, ex art. 1203, n. 4), c.c., nel diritto del creditore soddisfatto, senza che, a tal fine, rilevi la capienza o meno dell'asse ereditario, la quale incide non già sull'accertabilità, a monte, dell'an e del quantum del credito, bensì esclusivamente sulla fase successiva del pagamento.