(massima n. 1)
In caso di prescrizione del credito dell'Inps nei confronti del datore di lavoro per contributi previdenziali e di successiva costituzione di rendita vitalizia a norma dell'art. 13 L. n. 1338 del 1962 con versamento della relativa riserva matematica all'Inps da parte del lavoratore interessato, compete a quest'ultimo nel termine prescrizionale decorrente dalla perdita (totale o parziale) del trattamento previdenziale l'ordinaria azione risarcitoria prevista dall'art. 2116, secondo comma, c.c., anche nel caso in cui non sia pił esercitabile l'azione per la restituzione di quanto versato per la costituzione della rendita vitalizia, mancando il necessario presupposto della perdurante azionabilitą (sotto il profilo della prescrizione) della pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro di vedersi costituire, a spese di quest'ultimo, la suddetta rendita vitalizia, il cui termine prescrizionale decorre gią a partire dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'Inps. Né alla qualificazione quale risarcitoria dell'azione proposta dal lavoratore conto il datore di lavoro, e quindi alla decorrenza della prescrizione solo dalla perdita del trattamento previdenziale, osta la circostanza che ai fini della quantificazione del danno si faccia riferimento alla riserva matematica ex art. 13 cit.