Le leggi speciali [e le norme corporative](1) determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative [242](2).
Le leggi speciali [e le norme corporative](1) determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative [242](2).
Cass. civ. n. 26078/2007
In ragione dell'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, l'obbligazione contributiva non è esclusa dall'inadempimento retributivo del datore di lavoro, neppure ove questo sia solo parziale e sebbene la originaria obbligazione sia trasformata in altra di natura risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, applicando l'enunciato principio alla contribuzione dovuta sulle differenze retributive spettanti ad un dipendente che si era visto illegittimamente revocare un incarico dirigenziale e ridurre conseguentemente la retribuzione).
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Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.
“Il D.lgs. 562/96 ha armonizzato il Fondo Pensioni Elettrici con il sistema pensionistico (AGO)
Il decreto legislativo ha previsto due tetti per il calcolo della pensione per quelli appartenenti al fondo art.3 comma 2 per chi possedeva 18 anni di contributi al 31/12/1995 .Tetto 88% calcolato secondo la normativa del fondo Elettrico
Tetto dell’80% calcolato secondo le normativa AGO
Tra i due tetti si prende quello favorevole al pensionato e si confronta con la pensione calcolato secondo il fondo e si liquida quella inferiore. Nel calcolare il tetto AGO l’INPS non ha preso la retribuzione imponibile vigente per AGO che è comprensiva ai sensi dell’art.12 legge 153/1969 di tutti gli elementi retributivi, ma quella più ristretta vigente per il Fondo Elettrico. L’INPS con circolare 190/1997 ha stabilito che per i periodo precedenti al 31/12/1996 bisogna prendere la retribuzione teorica del Fondo Elettrico sulla quale è stato versato i contributi per la pensione, mentre dal 01/01/1997 le retribuzioni imponibile AGO.
Diverse Sentenze Cassazione ha ritenuto errato l’operato dell’INPS, rigettando i suoi ricorsi. Sentenze: 12161/2019,1444/2008,12624/2014 e 997/2017
Il Periodo interessato è dal 1996 al 2006, siccome sono andato in pensione il 31/05/1998 ci rientro.
Chiedo:
- Se c’è una strada amministrativa da intraprendere per il ricalcolo della pensione per far applicare il parere della Cassazione, ho sono costretto ad agire per le vie legali, che in caso a me favorevole mi verrebbero pagati soltanto gli ultimi 5 anni dal ricorso dato la prescrizione.
- C'è qualche altra strada per recuperare l’arretrato di tutti gli anni in caso di vittoria? Sono venuto a coscienza del problema in questi giorni ha seguito di una sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Pescara
Cordiali saluti”