(massima n. 1)
Con riguardo a lavoratore il quale, essendosi prescritti i contributi non versati dal datore di lavoro, abbia proposto contro il medesimo azione di risarcimento dei danni ai sensi dell'ari. 2116 c.c. facendo riferimento all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 per la sola quantificazione delle somme richieste a titolo risarcitorio, č irrilevante l'indagine in ordine alla sussistenza delle particolari condizioni richieste dal detto art. 13; restando peraltro legíttíma la determinazione del pregiudizio sulla base della somma necessaria alla costituzione della rendita in base alla normativa vigente al tempo della domanda risarcitoria, pur successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ed essendo da escludere - ai fini della riduzione dell'obbligo risarcitorio ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c. - che nell'ordinaria diligenza considerata da tale norma rientri un onere del lavoratore di richiedere al datore di lavoro l'esercizio (prima della cessazione del rapporto) della facoltā di cui al citato art. 13 della legge n. 1338 del 1962 o di provvedere egli direttamente, ove non possa ottenerla dal datore di lavoro, alla costituzione della rendita.