(massima n. 1)
Il diritto al risarcimento del danno per omessa od irregolare contribuzione assicurativa, di cui al secondo comma dell'art. 2116 cod. civ., sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale; da tale momento, pertanto, e non da quello in cui sia maturata la prescrizione dei contributi dovuti, decorre la prescrizione di tale diritto, restando irrilevante, a questo effetto, l'emanazione del provvedimento definitivo di rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell'istituto previdenziale a causa della constatata deficienza (o insufficienza) contributiva, trattandosi di un atto meramente dichiarativo, riferito ad un'obbligazione che deriva unicamente dalla legge in presenza di determinati presupposti