(massima n. 1)
L'omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, distinguendosi due tipi di danno: l'uno, dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile; l'altro, dato dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono: una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c.; prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione de] diritto ai contributi, nel danno da irregola¬rità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva condannato la società datrice di lavoro al risarcimento del danno e a regolarizzare la posizione contributiva, reputando infondata la doglianza del ricorrente in ordine alla pretesa illegittimità di una condanna generica di regolarizzazione contributiva).