(massima n. 1)
In tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo; ne consegue che prima del perfezionamento dell'etą pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilitą di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico.