(massima n. 1)
Nel caso di omissione contributiva sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno (ex art. 2116 c.c.) ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi, a tale fine, della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, volta ad accertare la potenzialitą dell'omissione contributiva a provocare danno.