(massima n. 1)
Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, ai sensi dell'art. 2116 c.c., confermato, per l'assicurazione generale obbligatoria per invaliditā, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27, comma secondo, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, nel testo sostituito dall'art. 23 ter del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, e rafforzato dall'art. 3 D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 80, in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, deve essere interpretato, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 374 del 1997, nel senso che esso trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esservi deroghe solo se espressamente previste dal legislatore e non solo in relazione al raggiungimento del requisito minimo necessario per il conseguimento del diritto alle prestazioni, ma anche ai fini dell'incremento delle prestazioni giā spettanti.