(massima n. 1)
Attesa la natura previdenziale dell'obbligazione a carico del Fondo di garanzia, in caso di insolvenza del, datore di lavoro, ricondotta l'attivitą svolta dai lavoratore nel regime del rapporto di lavoro subordinato, deve farsi applicazione del principio di automaticitą delle prestazioni, per cui il requisito di contribuzione si deve intendere verificato anche quando in concreto i contributi non siano stati versati, purché risultino dovuti nei limiti della prescrizione.