(massima n. 1)
Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, enunciato in via generale dall'art. 2116 c.c., trova applicazione solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui, disponendo espressamente in proposito e provvedendo in ordine alla relativa provvista finanziaria; pertanto, in tema di pensioni, detto principio opera, a norma dell'art. 27, secondo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (come successivamente modificato), solo in relazione alle pensioni ordinarie, facenti capo all'assicurazione generale obbligatoria, ma non si applica ai fondi di previdenza speciali regolati da diversa ed autonoma disciplina, come il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, il quale, ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della L. 2 aprile 1958, n. 377 (che, non menzionandole, esclude le prestazioni pensionistiche), č tenuto solo ad una prestazione di capitale.