(massima n. 1)
Ai fini del risarcimento del danno da omissione contributiva ex art. 2116 c.c. l'inerzia dell'assicurato che non abbia provveduto per lungo tempo a chiedere all'istituto previdenziale il controllo sulla propria posizione assicurativa non può essere valutata come fatto colposo del creditore, tale da determinare la diminuzione del risarcimento stesso ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.c., in quanto non sussiste in proposito alcun dovere di attività del lavoratore subordinato, e il principio posto da detta norma non richiede da parte del creditore o danneggiato un'attività più onerosa di quel che comporta l'uso di un'ordinaria diligenza.