Il principio della modificabilità del rapporto obbligatorio unilaterale per eccessiva onerosità
Quando si tratta di un contratto unilaterale (purché sempre ad esecuzione continuata o periodica, oppure ad esecuzione differita), l'obbligato, la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa, può chiedere — quando concorrano tutti i presupposti visti sub articolo 1467, n. 3 A che la sua prestazione «sia ricondotta ad equità», mediante:
α) o una riduzione di detta prestazione (il che presuppone che l'oggetto dell'obbligazione sia divisibile);
β) ovvero, una modificazione nelle modalità d'esecuzione.
In questi contratti unilaterali non e ammesso il rimedio della risoluzione : e attribuito al debitore unicamente il potere di modificazione del contenuto dell'obbligazione (o mediante la riduzione del suo oggetto o mediante l'apposizione di diverse modalità di esecuzione).
Suo fondamento giuridico
La giustificazione del principio della modificabilità del rapporto obbligatorio unilaterale per eccessiva onerosità è da riportarsi all'equità, la quale è infatti più volte richiamata nei «Lavori Preparatori» nei quali è anche fatto espresso accenno al principio della solidarietà nel campo delle Obbligazioni contrattuali e «si richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore, e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore». Il rimedio di cui all'art. 1468 è da considerarsi però di carattere eccezionale.
La modificazione potrà essere operata d'accordo tra le parti [in questo caso avrà da vedersi un'ipotesi di c.d. contrario consenso modificativo: o, in mancanza, dal giudice.
Anche qui il provvedimento del giudice avrà contenuto materiale e, precisamente, di fatto modificativo oggettivo del rapporto obbligatorio.
In tal modo quel vinculum iuris esistente tra le parti contraenti verrà qui ad essere retto da una duplicità di comandi: quello originario contrattuale e quello successivo (modificativo) contenuto nella pronunzia del giudice.
Il giudice è qui investito di un potere di equità la cui funzione è solo quella di eliminare l'eccessiva onerosità, nei limiti che abbiamo visto all'articolo precedente.
Deve dirsi che non si potrebbe applicare qui per analogia il disposto dell'art. 1818 che autorizza il mutuatario (nel caso di mutuo avente per oggetto cose diverse dal denaro) a restituire il valore di esse quando la restituzione in natura sia divenuta notevolmente difficile per causa a lui non imputabile: infatti, ex art. 1468, il giudice può solo o ridurre l'oggetto dell'obbligazione o modificare le modalità di esecuzione (es. stabilire un diverso luogo o un diverso tempo per la prestazione), Ma non può sostituire l'oggetto dovuto con un altro oggetto. L'art. 1818 cod. civ. ha indubbiamente carattere eccezionale, in quanto con esso si viene a derogare al principio generale contenuto nell' art. 1197, onde per esso ha da trovare applicazione la disposizione dell'art. 14 delle Disposizioni Preliminari.
Derogabilità e prescrizione estintiva
Le disposizioni contenute negli articoli 1467 e 1468 contengono principi di ordine pubblico, e come tali inderogabili?
La risposta negativa a questa domanda discende dall'art. 1469, il quale, escludendo l'applicabilità delle norme dei due articoli precedenti nei casi in cui si tratti di contratto che sia «aleatorio per volontà delle parti», ammette espressamente che le parti possano derogare ai principi degli articoli 1467-1468, accollandosi il rischio della sopravveniente onerosità eccessiva.
Quanto al problema della prescrizione estintiva dei poteri di risoluzione ex art. 1467 e di modificazione ex art. 1468, concessi al debitore la cui prestazione è divenuta eccessivamente onerosa, pare che, non avendo qui il legislatore stabilito alcun termine speciale, né un termine di decadenza, (come invece ha fatto in materia di rescissione con gli articoli 1449 e 763), e da applicarsi la regola generale contenuta nell'art. 2946: vale a dire, qui il termine della prescrizione è quello ordinario (10 anni).
Assai delicata è la questione del momento iniziale di detta prescrizione: Braccianti ritiene che questa cominci a decorrere dal giorno in cui si è verificata l'eccessiva onerosità, in dipendenza del fatto straordinario ed imprevedibile.
Pare invece che il momento iniziale della prescrizione abbia a coincidere con il momento in cui la prestazione, divenuta eccessivamente onerosa, deve eseguirsi [es., trattandosi di obbligazione ad esecuzione differita, con il momento della scadenza del termine di adempimento], non tanto per la ragione addotta dal Pennisi, secondo il quale è da questo momento che si fanno sentire le conseguenze dell'eccessiva onerosità (ragione questa di carattere pratico e non giuridico), quanto perché è solo da quel memento che sorge il potere di risoluzione ex art. 1467 o il potere di modificazione ex articolo 1468: infatti, non si può sapere, a priori, se l'evento, straordinario e imprevedibile che ha determinato l'eccessiva onerosità della prestazione abbia carattere semplicemente transitorio oppure no, e sopratutto non si può mai escludere che un tale evento straordinario possa essere seguito, prima della scadenza dell'obbligazione divenuta eccessivamente onerosa, da un altro evento che faccia cessare quell'eccessiva onerosità, ripristinando uno stato di cose normale o quasi, specialmente se tra il verificarsi del primo evento e la scadenza dell'obbligazione debba intercorrere un intervallo di tempo considerevole.