Cass. civ. n. 3351/2023
La dichiarazione di fallimento non integra, ai sensi dell'art. 2119, secondo comma c.c., una giusta causa di risoluzione del rapporto, sicché esso non si risolve ex lege, per effetto dell'apertura della procedura concorsuale, ma entra in una fase di sospensione, così deviando dall'ordinario principio di diritto comune, che attribuisce una tale tutela alla parte non inadempiente, in virtù dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ovvero alla parte non insolvente, in virtù della facoltà di sospensione della propria prestazione ex art 1461 c.c. Un tale sistema si giustifica perché il curatore, a tutela della soddisfazione delle ragioni dei creditori cui la procedura fallimentare è finalizzata, abbia un tempo per valutare la convenienza di una scelta, autorizzata dal comitato dei creditori, tra il subentro nel rapporto, assumendone tutti gli obblighi del datore di lavoro fallito, ovvero lo scioglimento dal rapporto medesimo, senza assumerne alcun obbligo. Qualora, il curatore fallimentare opti per lo scioglimento del rapporto, esso cessa per effetto non già della dichiarazione di fallimento ex se, bensì, in presenza di un giustificato motivo oggettivo quale, ad esempio, la cessazione dell'attività di impresa, per effetto dell'esercizio di una facoltà comunque sottoposta al rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi.
Cass. civ. n. 16914/2022
In tema di revocatoria fallimentare della compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l'accertamento dei relativi presupposti va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto l'art. 67 l.fall. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo al tempo del preliminare (salvo che ne sia provato il carattere fraudolento), tenuto anche conto che, qualora al momento della stipula del contratto definitivo si presenti il pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha comunque la facoltà di non concludere il contratto di compravendita, invocando il disposto dell'art. 1461 c.c.
Cass. civ. n. 24698/2020
La dazione di ipoteca a favore di un terzo è un negozio unilaterale, non un contratto sinallagmatico, e ad essa non si applica la disciplina prevista dall'art. 1461 c.c., il presupposto della quale è la sussistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, vale a dire un contratto in cui ognuna delle parti assuma una obbligazione verso l'altra, e rispetto al quale ciascuna di tali obbligazioni sia, nello stesso tempo, causa e effetto dell'altra.
Cass. civ. n. 10117/2018
In favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trovano applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo l'art. 1460 c.c., sull'eccezione di inadempimento, ma anche l'art. 1461 c.c., sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo, posto dall'art. 2597 c.c., di contrattare e di osservare parità di trattamento. L'applicabilità dell'art. 1461 c.c., come delle altre disposizioni dettate a presidio del nesso di sinallagmaticità nella fase di esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive, comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno che precede la dichiarazione di fallimento del somministrato o dell'utente, con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, resta soggetto alla revocatoria di cui all'art. 67, comma 2, l. fall., non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando di conseguenza i presupposti per cogliere nell'art. 2597 c.c. una implicita previsione di esenzione dalla revocatoria stessa. (Fattispecie relativa a pagamenti di diritti e tasse aeroportuali effettuati da un vettore aereo in favore di un gestore aeroportuale).
Cass. civ. n. 6040/2016
In tema di revocatoria fallimentare di compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l'accertamento dei relativi presupposti va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto l'art. 67 l.fall. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l'obbligazione, di cui l'atto finale comporta esecuzione, salvo che ne sia provato il carattere fraudolento; inoltre, qualora nel momento fissato per la stipulazione del contratto definitivo, sussista pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha la facoltà di non addivenire alla stipulazione, invocando la tutela dell'art. 1461 c.c..
Cass. civ. n. 3390/2016
In tema di preliminare di vendita, il pericolo di evizione del bene a fronte del quale, ai sensi dell'art. 1481 c.c., il promittente acquirente ha la facoltà di rifiutarsi di concludere il contratto definitivo, deve essere concreto ed attuale, sicché non ricorre, di per sé, nell'ipotesi di fallimento del dante causa del promissario venditore, per l'eventualità, solo astratta, che venga proposta un'azione revocatoria.
Cass. civ. n. 2217/2013
L'art. 1461 c.c., il quale, basandosi sul principio "inadimplenti non est adimplendum", consente ad un contraente di sospendere l'esecuzione della propria prestazione se ha il timore, dimostrato dalle peggiorate condizioni economiche dell'altra parte - ipotesi cui si può assimilare anche quella della conoscenza di una mutata situazione patrimoniale acquisita dopo la conclusione del contratto - di non poter ottenere l'adempimento della controprestazione, è applicabile anche al contratto preliminare, e legittima pertanto il rifiuto della stipula del definitivo, pur se le prestazioni da adempiere contemporaneamente non sono ancora eseguibili, mentre la persistenza del pericolo di conseguire la prestazione, dopo la scadenza del termine di adempimento, legittima la richiesta di risoluzione del preliminare.
Cass. civ. n. 4320/2008
Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'eccezione dilatoria di cui all'art. 1461 c.c. (mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti) può essere opposta da una delle parti quando la situazione patrimoniale dell'altro contraente venga a deteriorarsi in maniera tale da porre in evidente pericolo il conseguimento della prestazione cui ha diritto il contraente
in bonis. Inoltre, per la sua applicabilità, non è neppure necessario che tale modificazione patrimoniale sia sopravvenuta rispetto al contratto, essendo sufficiente che il contraente che oppone la sospensione della sua prestazione ne sia venuto a conoscenza successivamente e che egli non l'abbia conosciuta o potuta conoscere con la normale diligenza (nella fattispecie, relativa ad un contratto di fornitura di tessuto, si è ritenuta giustificata la mancata consegna di nuova stoffa, a fronte dell'inadempimento di precedenti fatture per decine di milioni, della richiesta di concordare un piano di rientro e del mancato pagamento dell'ultima rata di esso).
Cass. civ. n. 17632/2007
La sospensione dell'esecuzione della prestazione contrattuale, nei casi in cui è consentita dall'art. 1461 c.c., non richiede per la sua validità alcuna previa comunicazione o dichiarazione alla controparte, né è necessario che la relativa decisione sia adottata prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento.
Cass. civ. n. 1232/2004
In favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trovano applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo l'art. 1460 c.c., sull'eccezione di inadempimento, ma anche l'art. 1461 c.c., sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo, posto dall'art. 2597 c.c., di contrattare e di osservare parità di trattamento. L'applicabilità di detto art. 1461 c.c., come delle altre disposizioni dettate a presidio del nesso di sinallagmaticità nella fase di esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive, comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno che precede la dichiarazione di fallimento del somministrato o dell'utente, con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, resta soggetto alla revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando di conseguenza i presupposti per cogliere nell'art. 2597 c.c. una implicita previsione di esenzione dalla revocatoria stessa. (Fattispecie relativa a pagamenti effettuati in favore dell'Enel, prima del fallimento, per consumi di energia elettrica).
Cass. civ. n. 7060/2002
L'eccezione dilatoria di cui all'art. 1461 c.c., applicabile anche ai contratto preliminare, può essere opposta, in via di autotutela e con funzione cautelare, da una delle parti del contratto a prestazioni corrispettive quando il mutamento della situazione patrimoniale dell'altro contraente venga a deteriorarsi in maniera seria ed irreversibile e divenga tale da porre in evidente pericolo il conseguimento della prestazione cui ha diritto il contraente
in bonis; per l'applicabilità dell'art. 1461 c.c. non è necessario che tale modificazione patrimoniale sia sopravvenuta rispetto al contratto, essendo sufficiente che il contraente che oppone la sospensione della sua prestazione ne sia venuto a conoscenza successivamente e che egli non l'abbia conosciuta o potuta conoscere con la normale diligenza. Detta eccezione può, tuttavia, essere paralizzata da un'offerta di idonea garanzia da parte del contraente le cui condizioni economiche siano mutate.
Cass. civ. n. 1574/1999
L'eccezione dilatoria prevista dall'art. 1461 c.c. consiste nel potere, attribuito ad una delle parti del rapporto obbligatorio con prestazioni corrispettive, di sospendere in modo legittimo l'esecuzione della propria prestazione, bloccando temporaneamente l'attuazione dell'altrui pretesa, in presenza di un mutamento
in peius delle condizioni economiche dell'altra parte, tale da mettere in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione. Un tale potere non è circoscritto al caso in cui una delle due obbligazioni corrispettive debba essere adempiuta prima dell'altra, ed il pericolo deve connotarsi per serietà e concretezza e deve risultare attuale e non già soltanto ipotizzabile in futuro, anche quando la controprestazione non sia ancora scaduta. Ai fini della sospensione della esecuzione della prestazione — peraltro — anche un dissesto delle condizioni economiche intervenuto prima della stipulazione del contratto può assumere rilevanza, purché l'altro contraente sia venuto a conoscenza di ciò solo dopo la stipulazione del contratto.
Cass. civ. n. 602/1999
L'art. 1461 c.c., che basandosi sul principio
inadimplendi non est adimplendum, consente ad un contraente di sospendere l'esecuzione della propria prestazione se ha il timore, dimostrato dalle peggiorate condizioni economiche dell'altra parte — potendosi a tale ipotesi assimilare anche quella della conoscenza successiva alla conclusione del contratto — di non poter ottenere l'adempimento della controprestazione, è applicabile anche al contratto preliminare, e legittima pertanto il rifiuto della stipula del definitivo, pur se le prestazioni, da adempiere contemporaneamente, non sono ancora esigibili, mentre la persistenza del pericolo di conseguire la prestazione dopo la scadenza del termine di adempimento, legittima la richiesta di risoluzione del preliminare.
Cass. civ. n. 11350/1998
L'art. 67 l. fall., nel prevedere l'esperibilità dell'azione revocatoria per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, presuppone che il creditore soddisfatto abbia avuto la possibilità, conoscendo l'insolvenza del debitore, di sospendere o rifiutare la propria prestazione; ne consegue che, nella ipotesi di contratti di somministrazione in regime di monopolio, poiché ai sensi dell'art. 2597 c.c., l'obbligo del monopolista di contrarre con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa riguarda non solo la fase genetica ma anche quella funzionale del rapporto, (dovendosi ritenere che il legalmonopolista non può rifiutarsi non solo di concludere il contratto, ma anche di eseguire la prestazione, senza che abbiano alcun rilievo le condizioni personali o patrimoniali dell'utente al momento della conclusione del contratto o durante la sua esecuzione) i pagamenti effettuati dal somministrato nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento non sono soggetti alla revocatoria di cui all'art. 67 l. fall., attesa l'impossibilità, per il creditore soddisfatto, di avvalersi della previsione di cui all'art. 1461 c.c.
Cass. civ. n. 3713/1996
A norma dell'art. 1461 c.c. il contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta quando sussista un pericolo attuale di inadempimento della controprestazione, ancorché questa non sia ancora né scaduta, né liquida. Siffatta situazione di pericolo può essere correttamente desunta dalla comunicazione dalla quale l'altra parte dichiari di non volere adempiere la controprestazione.
Cass. civ. n. 1032/1995
Il beneficio previsto dall'art. 1461 c.c. — a norma del quale ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia — presuppone due obbligazioni corrispettive, l'una delle quali debba essere adempiuta prima dell'altra. Ne consegue che se il contraente che ha il maggior termine venga a trovarsi in gravi difficoltà, l'altro, che sarebbe già tenuto a prestare, è «facultato» a soprassedere fino a che il dissestato non dissolva il timore che la controprestazione corra il pericolo di non essere data.
Cass. civ. n. 12011/1993
Ai fini della sospensione cautelativa della prestazione, ai sensi dell'art. 1461 c.c., è indispensabile la dimostrazione di un pericolo attuale ed evidente di perdere la controprestazione, non essendo sufficiente una mera rappresentazione soggettiva (timore, preoccupazione) di pericolo, non corroborata da alcuna dimostrazione di concrete circostanze idonee a giustificarla come rispondente ad una situazione reale. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato la sentenza impugnata, la quale, in relazione ad un contratto di assicurazione contro i rischi professionali, aveva ritenuto giustificata la sospensione del pagamento del premio da parte dell'assicurato sulla base della «legittima preoccupazione» del medesimo, derivata da un articolo di un giornale specializzato in argomenti finanziari, il quale aveva dato notizia della sottoposizione della società assicuratrice ad ispezione da parte dell'Isvap per la forte esposizione debitoria verso gli assicurati, preoccupazione che era stata aggravata dalle mancate risposte della compagnia assicuratrice sull'esito dell'ispezione e sulla richiesta di rettifica della notizia giornalistica).
Cass. civ. n. 3072/1982
Le norme degli artt. 1461 e 1481 c.c. sono applicabili anche al contratto preliminare, essendo dirette a garantire in tutti i contratti con prestazioni corrispettive il sinallagma funzionale tra le contrapposte prestazioni. Pertanto il promissario acquirente, quando sussiste il pericolo di rivendica del bene promesso in vendita o di revoca del futuro acquisto di esso per effetto del sopravvenuto manifestarsi dello stato di insolvenza del promittente alienante e del suo conseguente prevedibile fallimento, non solo ha la facoltà di rifiutarsi di addivenire alla stipulazione del contratto definitivo, ma può anche pretendere la stipulazione di questo con la sospensione del pagamento del prezzo.
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Le norme degli artt. 1461 e 1481 c.c., le quali sono entrambe dirette a garantire nei contratti con prestazioni corrispettive il sinallagma funzionale tra le contrapposte prestazioni, in attuazione dello stesso principio cui si ispira l'art. 1460 c.c., si applicano, in forza di interpretazione meramente estensiva, anche a favore del contraente che possa essere pregiudicato dal fallimento dell'altra parte, in quanto dette norme perseguono la finalità di evitare che sia violato o alterato l'equilibrio tra le prestazioni, qualora, durante lo svolgimento del rapporto, venga a manifestarsi l'incertezza della realizzazione della controprestazione in relazione alla quale sia stata assunta l'obbligazione corrispettiva, circostanza questa che si verifica anche nell'ipotesi in cui il rapporto possa essere influenzato o condizionato dal possibile e prevedibile fallimento di uno dei contraenti.
Cass. civ. n. 1856/1974
Nel contratto di assicurazione, allorquando si verifica un mutamento delle condizioni patrimoniali dell'assicuratore tale da far venir meno la certezza della garanzia assicurativa l'assicurato può sospendere la propria prestazione in adempimento della regola generale di cui all'art. 1461 c.c.
Cass. civ. n. 1935/1972
La
ratio dell'art. 1461 c.c., secondo cui il contraente
in bonis può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni economiche dell'altro contraente sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, fa ritenere che non tanto la modificazione in sé stessa sia dovuta intervenire successivamente alla stipulazione quanto la conoscenza di questa modificazione da parte del contraente
in bonis.
Cass. civ. n. 337/1972
Il pericolo di non conseguire la controprestazione, che, ai sensi dell'art. 1461 c.c., autorizza ciascun contraente a sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, deve essere un pericolo attuale e non soltanto ipotizzabile in futuro e, soprattutto, deve concernere il conseguimento di una prestazione attualmente dovuta e non, invece, oggetto di una obbligazione soltanto eventuale, essendo destinata a sostituire la prestazione principale — già conseguita o conseguibile — solo nel caso dell'avveramento di una condizione.
Cass. civ. n. 3035/1971
L'applicabilità dell'art. 1461 c.c. (secondo il quale ciascun contraente può, nell'appalto, sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta nell'ipotesi prevista dalla norma) non presuppone che il contratto sia in corso di esecuzione, ma richiede soltanto che — successivamente alla conclusione del contratto stesso — si siano verificati mutamenti nelle condizioni patrimoniali dell'altra parte, tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia. Peraltro, l'evidente pericolo di non conseguire la controprestazione, di cui alla suddetta norma, non va inteso come pericolo di perdere la controprestazione medesima, bensì come pericolo di non conseguirla a termini dei patti convenuti, sicché è sufficiente a giustificare la sospensione anche l'evidente pericolo (configurabile pure nei confronti di un Ente pubblico) di non conseguirla alla scadenza stabilita.
Cass. civ. n. 2249/1970
La cautelare facoltà di sospensione attribuita al creditore dall'art. 1461 c.c. concerne le prestazioni che con quella di cui sia manifestato il pericolo di inadempimento si trovino in rapporto di corrispettività e non può quindi estendersi alla cooperazione che dal creditore sia dovuta per l'esecuzione della prestazione in suo favore, nei confronti della quale può parlarsi solo di convergenza di interessi fra le parti.