(massima n. 2)
Le norme degli artt. 1461 e 1481 c.c., le quali sono entrambe dirette a garantire nei contratti con prestazioni corrispettive il sinallagma funzionale tra le contrapposte prestazioni, in attuazione dello stesso principio cui si ispira l'art. 1460 c.c., si applicano, in forza di interpretazione meramente estensiva, anche a favore del contraente che possa essere pregiudicato dal fallimento dell'altra parte, in quanto dette norme perseguono la finalità di evitare che sia violato o alterato l'equilibrio tra le prestazioni, qualora, durante lo svolgimento del rapporto, venga a manifestarsi l'incertezza della realizzazione della controprestazione in relazione alla quale sia stata assunta l'obbligazione corrispettiva, circostanza questa che si verifica anche nell'ipotesi in cui il rapporto possa essere influenzato o condizionato dal possibile e prevedibile fallimento di uno dei contraenti.