(massima n. 1)
L'eccezione dilatoria di cui all'art. 1461 c.c., applicabile anche ai contratto preliminare, può essere opposta, in via di autotutela e con funzione cautelare, da una delle parti del contratto a prestazioni corrispettive quando il mutamento della situazione patrimoniale dell'altro contraente venga a deteriorarsi in maniera seria ed irreversibile e divenga tale da porre in evidente pericolo il conseguimento della prestazione cui ha diritto il contraente in bonis; per l'applicabilità dell'art. 1461 c.c. non è necessario che tale modificazione patrimoniale sia sopravvenuta rispetto al contratto, essendo sufficiente che il contraente che oppone la sospensione della sua prestazione ne sia venuto a conoscenza successivamente e che egli non l'abbia conosciuta o potuta conoscere con la normale diligenza. Detta eccezione può, tuttavia, essere paralizzata da un'offerta di idonea garanzia da parte del contraente le cui condizioni economiche siano mutate.