(massima n. 1)
L'art. 1461 c.c., che basandosi sul principio inadimplendi non est adimplendum, consente ad un contraente di sospendere l'esecuzione della propria prestazione se ha il timore, dimostrato dalle peggiorate condizioni economiche dell'altra parte potendosi a tale ipotesi assimilare anche quella della conoscenza successiva alla conclusione del contratto di non poter ottenere l'adempimento della controprestazione, č applicabile anche al contratto preliminare, e legittima pertanto il rifiuto della stipula del definitivo, pur se le prestazioni, da adempiere contemporaneamente, non sono ancora esigibili, mentre la persistenza del pericolo di conseguire la prestazione dopo la scadenza del termine di adempimento, legittima la richiesta di risoluzione del preliminare.